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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

Art. 13 ter
Divieto di cumulo
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, l'assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall'articolo 20, non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
2. Su richiesta del servizio competente dell'Assemblea legislativa, il soggetto avente diritto all'erogazione del vitalizio da parte della Regione Emilia-Romagna è tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante di non beneficiare di altri analoghi istituti per aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
3. In assenza di tale dichiarazione il vitalizio non può essere erogato e al soggetto avente diritto è restituita la somma dei contributi versati a titolo di vitalizio, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
4. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal servizio competente dell'Assemblea legislativa, risultino dichiarazioni non veritiere, il servizio provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
5. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa alla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.

Note del Redattore:

In virtù dell'art. 9 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3, i consiglieri che abbiano effettuato versamenti aggiuntivi ai sensi del previgente comma 1 possono richiederne l'integrale rimborso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della succitata legge. Il testo del previgente comma 1 era il seguente:

"1. Ove il consigliere, per tutta la durata del mandato abbia versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'art. 3, a seguito del suo decesso è attribuita o al coniuge o ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio spettante. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio."

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13, l'istituto dell'assegno vitalizio regionale di cui alla presente legge è abrogato dal 1 gennaio 2013.

Ai sensi dell'art. 14 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17 è facoltà del Consigliere in carica o cessato dal mandato di rinunciare all'assegno vitalizio.

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