LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44
RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 24 aprile 1995
Art. 20
Rapporti con la Regione
1. La Giunta regionale, sentito il Direttore generale dell'ARPA, definisce annualmente con apposito atto le prestazioni che l'ARPA è tenuta a fornire alla Regione in riferimento alle competenze ed alle relative dotazioni trasferite ai sensi della presente legge.
2. Le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione all'ARPA sono definite con apposita convenzione che specifica le attività da svolgere ed il corrispettivo finanziamento.