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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 24 aprile 1995

Art. 21
Dotazione finanziaria dell'ARPA
1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:
a) una quota percentuale del Fondo sanitario regionale determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei PMP e dei Servizi di Igiene pubblica trasferiti all'ARPA, alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico- laboratoristiche erogate, nonchè alle spese di investimento;
b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dalla Regione stessa;
c) un finanziamento regionale per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati dalla Regione;
d) contributi annuali delle Province e degli altri Enti locali per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dagli Enti stessi;
e) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPA dalle Province e da altri Enti locali;
f) introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi secondo tariffe stabilite dalla Regione.

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