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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 24 aprile 1995

Art. 22
Gestione economico-finanziaria
1. L'ARPA è tenuta al pareggio di bilancio.
2. L'ARPA redige i propri bilanci e gli altri atti contabili secondo le disposizioni della legge regionale di contabilità.
3. Il regolamento di cui al precedente art. 11 disciplina anche le norme di contabilità dell'ARPA, e può definire criteri per la tenuta, a latere della contabilità finanziaria, di una contabilità di tipo economico individuando altresì i relativi raccordi contabili.
4. L'ARPA non può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento.

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