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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 24 aprile 1995

Art. 29
Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPA
1. La Giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficacia ed efficienza, le prestazioni erogate dall'ARPA a favore degli Enti istituzionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL. Su tale base la Giunta regionale, su parere del Comitato di indirizzo di cui all'art. 8, conferma o ridetermina le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPA.

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