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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 24 aprile 1995

Art. 3
Rapporti con gli Enti istituzionali
1. Gli Enti locali e le Aziende-USL, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.
2. L'ARPA assicura agli Enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL della regione attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programma.
3. La Regione stipula convenzioni con le Province nelle quali vengono stabiliti i criteri e le modalità, previsti dall'art.02, comma 2 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazione in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno, di utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPA per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, in particolare di quelle autorizzative e di controllo, attribuite e delegate alle Province stesse in materia ambientale.
4. Per la definizione delle attività tecniche a supporto delle funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli Enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL, nonché per la individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPA, la Regione promuove la conclusione di un apposito accordo di programma, di norma triennale, con i soggetti interessati. A tal fine il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca una apposita conferenza tra i rappresentanti delle Province, delle Aziende-USL e dell'ARPA per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo. Sull'ipotesi di accordo le Province acquisiscono il parere della Consulta provinciale per la sanità di cui all'art. 14 della L. R. 12 maggio 1994, n. 19.
5. Le Province, gli altri Enti locali e le Aziende-USL possono stipulare ulteriori accordi con l'ARPA per prestazioni aggiuntive ed altre attività, fra quelle individuate dall'art. 5, inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali.
6. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, nelle materie di rispettiva competenza, propongono, secondo le modalità definite al successivo art. 17, alle Amministrazioni competenti le misure cautelari e di emergenza che si rendano necessarie alla tutela dell'ambiente e della salute.

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