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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 24 aprile 1995

Capo I
ISTITUZIONE DELL'ARPA
Art. 4
Costituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPA
1. L'ARPA è ente strumentale della Regione Emilia- Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario.
2. L'ARPA è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
3. L'ARPA ha sede a Bologna.
4. L'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL svolgono le proprie attività in maniera coordinata e integrata. Le strutture laboratoristiche ed operative dell'Agenzia svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico nei confronti sia degli Enti locali sia delle Aziende-USL.
5. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a costituire l'ARPA, nominandone contestualmente gli organi.
Art. 5
Funzioni, attività e compiti
1. L'ARPA svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 01 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno, ed in particolare provvede a:
a) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteo-climatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico- scientifica, nonchè fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente dell'Emilia-Romagna;
c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la prevenzione e il controllo ambientale e la verifica della salubrità degli ambienti di vita;
d) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende-USL e da altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto;
e) gestire un sistema informativo sull'ambiente ed il territorio, ed in particolare sui rischi biologici, chimici e fisici in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL;
f) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente;
g) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte di bonifica;
h) effettuare il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo;
i) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
l) effettuare l'attività di supporto tecnico- scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive, con particolare riferimento alle attività di istruttoria tecnica disciplinate dalla L.R. 30 maggio 1991, n. 13;
m) effettuare i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dalle radiazioni;
n) fornire attività di supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
o) fornire attività di supporto tecnico - scientifico alla Regione e agli Enti locali per la valutazione di impatto ambientale; per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative all'applicazione dei regolamenti dell'Unione Europea in materia;
p) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse alla approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
q) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazione meteoclimatiche e radar- meteorologiche;
r) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;
s) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale, di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno;
t) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza.
2. Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento.
Art. 6
Vigilanza
1. L'ARPA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
2. In particolare sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;
b) gli impegni di spesa poliennali;
c) il conto consuntivo;
d) il programma annuale di attività;
e) il regolamento.
3. Il Comitato interdipartimentale di cui all'art. 2 predispone gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'ARPA.
Capo II
ORGANI
Art. 7
Gli organi
1. Sono organi dell'ARPA:
a) il Comitato di indirizzo;
b) il Direttore generale;
c) il Collegio dei revisori.
Art. 8
Comitato di indirizzo
1. Il Comitato di indirizzo è un organo di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA. In particolare il Comitato di indirizzo:
a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sul regolamento, sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali osservazioni;
b) esprime parere sul programma annuale di attività;
c) verifica l'andamento generale dell'attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
2. Il Comitato di indirizzo è composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;
b) l'Assessore regionale competente in materia di sanità;
c) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da essi delegati;
d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dall'Assemblea permanente della Regione e delle autonomie locali di cui all'art. 13 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 nella forma più limitata in essa prevista tra i componenti della stessa.
3. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e restano in carica cinque anni.
Art. 9
Direttore generale
1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. E' scelto tra persone in possesso di comprovate competenze nella direzione di organizzazioni complesse. Il Direttore generale dura in carica cinque anni, prorogabili, di norma, una sola volta.
2. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'ARPA, di cui è il legale rappresentante.
3. Il Direttore generale assicura il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall'ARPA.
4. Il Direttore generale predispone e invia alla Regione una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni.
5. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico e da un Direttore amministrativo, che sono in posizione di staff ed esprimono parere obbligatorio sui provvedimenti da adottare. Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.
6. Il trattamento economico del Direttore generale, concordato di volta in volta tra le parti contraenti, è definito, con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento economico dei Direttori generali della Regione Emilia-Romagna, assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero i valori medi di mercato per figure equivalenti. Nell'ambito degli stessi criteri, il trattamento economico del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è definito in misura opportunamente ridotta rispetto a quello del Direttore generale.
7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico ed al Direttore amministrativo si applica il trattamento normativo previsto rispettivamente per il Direttore generale ed i Direttori sanitario e amministrativo delle Aziende-USL, inclusi il regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e le norme sull'incompatibilità.
Art. 10
Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
2. Il Collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti delle Aziende-USL.
3. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato ed un'indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale.
Capo III
FUNZIONAMENTO
Art. 11
Regolamento
1. Il Direttore generale adotta il regolamento entro centoventi giorni dalla costituzione dell'ARPA.
2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA e in particolare definisce:
a) la dotazione organica, che può prevedere ruoli e profili anche non compresi tra quelli previsti dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno;
b) l'assetto organizzativo di cui all'art. 15;
c) le disposizioni concernenti il personale;
d) la contabilità dell'ARPA di cui all'art. 22.
Art. 12
Programma annuale
1. Nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti mediante le convenzioni e gli accordi di programma di cui al precedente art. 3, il Direttore generale dell'ARPA predispone il programma annuale di attività, sulla base delle proposte dei Comitati provinciali di cui al successivo art. 16.
Art. 13
Dotazioni per il funzionamento dell'ARPA
1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, previa delibera della Giunta, provvede, anche in base alla ricognizione di cui al successivo art. 25, all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPA del personale, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature, della relativa dotazione finanziaria dei Presidi multizonali di prevenzione (PMP) e dei Servizi delle USL adibiti alle attività e compiti assegnati all'ARPA sulla base del riparto di competenze di cui all'Allegato 1.
2. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, provvede altresì al trasferimento all'ARPA di personale, beni, patrimonio, attrezzature, relative dotazioni finanziarie della Regione, di Enti, finanziati con risorse regionali, destinati all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARPA. Tale trasferimento riguarda in primo luogo le funzioni relative all'analisi, al rilevamento e al monitoraggio dei dati ambientali e meteoclimatici, alla prevenzione e controllo dei grandi rischi industriali, nonché alla gestione dei sistemi informativi ambientali.
3. Gli Enti locali individuano il personale, i beni, il patrimonio, le attrezzature, le relative dotazioni finanziarie, adibiti al 31 dicembre 1993 all'espletamento delle funzioni assegnate all'ARPA dalla presente legge, e ne propongono l'assegnazione all'ARPA. Per la loro assegnazione e definitivo trasferimento all'ARPA si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta.
4. Con i provvedimenti di cui ai precedenti commi vengono altresì stabilite le attività e le prestazioni assicurate dall'ARPA agli Enti trasferenti nonché il corrispondente finanziamento da devolvere in modo ricorrente all'ARPA stessa.
5. All'atto del trasferimento all'ARPA del personale di cui ai commi 2 e 3 i rispettivi Enti di provenienza provvedono alla soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e profili corrispondenti.
Art. 14
Disposizioni concernenti il personale dell'ARPA
1. Ai sensi dell'art.03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno, il personale assegnato e trasferito all'ARPA a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché il salario accessorio secondo la contrattazione decentrata degli Enti di provenienza.
2. Qualora alla data del 31 dicembre 1996 non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno, il Direttore generale dell'ARPA, sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo modalità e termini per la omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'ARPA. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata in vigore.
3. Al personale dell'ARPA incaricato dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni sul personale ispettivo di cui all'art. 2- bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Capo IV
ORGANIZZAZIONE
Art. 15
Articolazione organizzativa dell'ARPA
1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPA si articola, in strutture centrali e territorialmente in sezioni provinciali.
2. La struttura centrale dell'ARPA svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione ed aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività, nonché ogni altra attività di carattere unitario.
3. Ogni Sezione provinciale è una struttura unitaria diretta da un Direttore di sezione, nominato dal Direttore generale dell'ARPA, sentito il Presidente della Provincia. Il Direttore di sezione è responsabile nei confronti del Direttore generale.
4. Le Sezioni provinciali, per la realizzazione dei programmi di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale.
5. Ai sensi dell'art.03, comma 3, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno, le Sezioni provinciali sono articolate in Dipartimenti tecnici e in Servizi territoriali. Tali Servizi sono articolati territorialmente, di norma, in coincidenza con i distretti delle Aziende-USL.
6. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di intervento dell'ARPA.
7. Singole Sezioni provinciali possono essere incaricate di svolgere determinati compiti a livello interprovinciale o regionale.
8. L'assetto organizzativo dell'ARPA, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle sue strutture sono definiti nel regolamento dell'ARPA predisposto sulla base della distribuzione di competenze di cui all'allegato 1, nonché dei parametri fissati all'art.03, comma 2, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno. Devono essere comunque assicurate, a livello decentrato, tra l'altro, le attività analitiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza degli Enti locali e delle Aziende-USL.
Art. 16
Comitati provinciali di coordinamento
1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui al precedente art. 3, e per garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività delle Sezioni provinciali dell'ARPA con i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL, nonché le Sezioni provinciali dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, presso ciascuna Provincia è costituito un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:
a) elaborare proposte relative al programma annuale di attività della Sezione provinciale ed alla sua migliore attuazione;
b) formulare proposte in ordine ai contenuti degli accordi di programma, di cui all'art. 3, ed al loro aggiornamento;
c) effettuare periodiche verifiche sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti.
2. Sono componenti del Comitato provinciale di coordinamento:
a) il dirigente responsabile del settore ambiente della Provincia, che lo presiede;
b) il dirigente responsabile del settore ambiente del Comune capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
c) il direttore della sezione provinciale dell'ARPA;
d) i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL della provincia.
3. Il Comitato provinciale di coordinamento è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno; esso può essere convocato su motivata richiesta della Provincia o del Direttore generale dell'ARPA.
4. Il Comitato provinciale di coordinamento è altresì integrato dal Direttore della Sezione provinciale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, quando gli argomenti posti all'ordine del giorno riguardino materie di competenza dell'Istituto stesso.
Art. 17
Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA e Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL
1. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.
2. Il riparto di competenze di cui all'Allegato 1 individua la responsabilità primaria ed il soggetto referente per l'esercizio delle stesse.
3. Al soggetto cui è assegnata la competenza primaria spetta la responsabilità del procedimento, che, di norma, è svolto con il concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.
4. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato ad ottimizzare le prestazioni erogate ed evitare sovrapposizioni e disfunzioni, le Sezioni provinciali dell'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse.
5. I risultati conseguiti da tali forme e strumenti permanenti di lavoro sono oggetto delle periodiche verifiche svolte dai Comitati provinciali di cui all'art. 16.
6. L'ARPA per l'esercizio delle proprie funzioni e attività si avvale, sulla base di accordi e programmi di valenza regionale, della collaborazione del Centro di documentazione per la salute, che opera presso le Aziende- USL delle città di Bologna e di Ravenna, in materia di documentazione, informazione, educazione alla salute ed epidemiologia occupazionale ed ambientale.
7. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, può specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze di cui all'Allegato 1 e la correlata individuazione della responsabilità primaria e del soggetto referente di cui al comma 2.
Art. 18
Coordinamento con l'Agenzia Europea per l'ambiente, l'ANPA e gli altri Istituti operanti nel settore
1. La Regione stipula con l'Agenzia Europea per l'Ambiente, di cui al Regolamento CEE 1210/90, con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno, e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convezioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA.
2. L'ARPA collabora con l'Agenzia Europea per l'Ambiente e con l'ANPA in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.
Art. 19
Consultazione e diritto di accesso
1. La Regione assicura la partecipazione della società civile alla definizione dei programmi di attività dell'ARPA.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, disciplina a tal fine, con apposito atto da adottarsi entro cinque mesi dalla costituzione dell'ARPA, le forme e le modalità delle periodiche consultazioni delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni sindacali professionali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi.
3. In particolare, forma oggetto di consultazione il programma annuale di attività dell'ARPA, comprensivo delle sue articolazioni provinciali.
4. Per il diritto di accesso si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 6 settembre 1993, n. 32, recante "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso".

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