LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44
RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 24 aprile 1995
INDICE
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 -
Funzioni della Regione
Art. 3 -
Rapporti con gli Enti istituzionali
Art. 20 -
Rapporti con la Regione
Art. 21 -
Dotazione finanziaria dell'ARPA
Art. 22
Gestione economico-finanziaria
Art. 23 -
Disposizioni finanziarie
Art. 24 -
Soppressione dei Presidi multizonali di prevenzione
Art. 25 -
Assegnazione all'ARPA delle dotazioni organiche e del personale dal Servizio sanitario regionale
Art. 26 -
Assegnazione all'ARPA delle dotazioni e del personale del Servizio meteorologico regionale
Art. 27 -
Assegnazione della quota del Fondo sanitario relativo all'anno 1995
Art. 28 -
Termine per la prima definizione di convenzioni e accordi di programma
Art. 29 -
Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPA
Art. 30 -
Abrogazione di norme
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E COORDINAMENTO CON GLI ENTI LOCALI
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione, con la presente legge, in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 e dell'art. 6 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, istituisce l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, di seguito denominata ARPA, ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali e alla prevenzione collettiva.
2. La presente legge disciplina altresì le modalità di coordinamento dell'ARPA con il sistema delle autonomie locali e con il Servizio sanitario dell'Emilia-Romagna, perseguendo l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa.
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni in materia sanitaria e ambientale, provvede in particolare a:
a) definire gli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
b) promuovere il più ampio concorso degli Enti locali alla definizione degli obiettivi ed alla programmazione delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
c) assumere atti di indirizzo e coordinamento;
d) promuovere la collaborazione con i soggetti operanti nel settore della prevenzione e dei controlli ambientali.
2. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali è istituito un Comitato tecnico interdipartimentale, con riferimento alle competenze sanitarie, ambientali e produttive. La Giunta regionale ne definisce composizione, compiti, durata e ne nomina il coordinatore.
Art. 3
Rapporti con gli Enti istituzionali
1. Gli Enti locali e le Aziende-USL, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.
2. L'ARPA assicura agli Enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL della regione attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programma.
3. La Regione stipula convenzioni con le Province nelle quali vengono stabiliti i criteri e le modalità, previsti dall'art.02, comma 2 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazione in legge 21 gennaio 1994, n. 61 , di utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPA per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, in particolare di quelle autorizzative e di controllo, attribuite e delegate alle Province stesse in materia ambientale.
4. Per la definizione delle attività tecniche a supporto delle funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli Enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL, nonché per la individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPA, la Regione promuove la conclusione di un apposito accordo di programma, di norma triennale, con i soggetti interessati. A tal fine il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca una apposita conferenza tra i rappresentanti delle Province, delle Aziende-USL e dell'ARPA per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo. Sull'ipotesi di accordo le Province acquisiscono il parere della Consulta provinciale per la sanità di cui all'art. 14 della L. R. 12 maggio 1994, n. 19.
5. Le Province, gli altri Enti locali e le Aziende-USL possono stipulare ulteriori accordi con l'ARPA per prestazioni aggiuntive ed altre attività, fra quelle individuate dall'art. 5, inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali.
6. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, nelle materie di rispettiva competenza, propongono, secondo le modalità definite al successivo art. 17, alle Amministrazioni competenti le misure cautelari e di emergenza che si rendano necessarie alla tutela dell'ambiente e della salute.
Titolo II
ARPA: FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO
Capo I
ISTITUZIONE DELL'ARPA
Art. 4
Costituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPA
1. L'ARPA è ente strumentale della Regione Emilia- Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario.
2. L'ARPA è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
3. L'ARPA ha sede a Bologna.
4. L'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL svolgono le proprie attività in maniera coordinata e integrata. Le strutture laboratoristiche ed operative dell'Agenzia svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico nei confronti sia degli Enti locali sia delle Aziende-USL.
5. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a costituire l'ARPA, nominandone contestualmente gli organi.
Art. 5
Funzioni, attività e compiti
1. L'ARPA svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 01 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 , ed in particolare provvede a:
a) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteo-climatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico- scientifica, nonchè fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente dell'Emilia-Romagna;
c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la prevenzione e il controllo ambientale e la verifica della salubrità degli ambienti di vita;
d) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende-USL e da altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto;
e) gestire un sistema informativo sull'ambiente ed il territorio, ed in particolare sui rischi biologici, chimici e fisici in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL;
f) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente;
g) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte di bonifica;
h) effettuare il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo;
i) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
l) effettuare l'attività di supporto tecnico- scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive, con particolare riferimento alle attività di istruttoria tecnica disciplinate dalla L.R. 30 maggio 1991, n. 13;
m) effettuare i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dalle radiazioni;
n) fornire attività di supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
o) fornire attività di supporto tecnico - scientifico alla Regione e agli Enti locali per la valutazione di impatto ambientale; per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative all'applicazione dei regolamenti dell'Unione Europea in materia;
p) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse alla approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
q) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazione meteoclimatiche e radar- meteorologiche;
r) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;
s) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale, di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ;
t) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza.
2. Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento.
Art. 6
Vigilanza
1. L'ARPA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
2. In particolare sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;
b) gli impegni di spesa poliennali;
c) il conto consuntivo;
d) il programma annuale di attività;
e) il regolamento.
3. Il Comitato interdipartimentale di cui all'art. 2 predispone gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'ARPA.
Capo II
ORGANI
Art. 7
Gli organi
1. Sono organi dell'ARPA:
a) il Comitato di indirizzo;
b) il Direttore generale;
c) il Collegio dei revisori.
Art. 8
Comitato di indirizzo
1. Il Comitato di indirizzo è un organo di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA. In particolare il Comitato di indirizzo:
a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sul regolamento, sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali osservazioni;
b) esprime parere sul programma annuale di attività;
c) verifica l'andamento generale dell'attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
2. Il Comitato di indirizzo è composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;
b) l'Assessore regionale competente in materia di sanità;
c) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da essi delegati;
d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dall'Assemblea permanente della Regione e delle autonomie locali di cui all'art. 13 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 nella forma più limitata in essa prevista tra i componenti della stessa.
3. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e restano in carica cinque anni.
Art. 9
Direttore generale
1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. E' scelto tra persone in possesso di comprovate competenze nella direzione di organizzazioni complesse. Il Direttore generale dura in carica cinque anni, prorogabili, di norma, una sola volta.
2. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'ARPA, di cui è il legale rappresentante.
3. Il Direttore generale assicura il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall'ARPA.
4. Il Direttore generale predispone e invia alla Regione una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni.
5. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico e da un Direttore amministrativo, che sono in posizione di staff ed esprimono parere obbligatorio sui provvedimenti da adottare. Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.
6. Il trattamento economico del Direttore generale, concordato di volta in volta tra le parti contraenti, è definito, con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento economico dei Direttori generali della Regione Emilia-Romagna, assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero i valori medi di mercato per figure equivalenti. Nell'ambito degli stessi criteri, il trattamento economico del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è definito in misura opportunamente ridotta rispetto a quello del Direttore generale.
7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico ed al Direttore amministrativo si applica il trattamento normativo previsto rispettivamente per il Direttore generale ed i Direttori sanitario e amministrativo delle Aziende-USL, inclusi il regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e le norme sull'incompatibilità.
Art. 10
Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
2. Il Collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti delle Aziende-USL.
3. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato ed un'indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale.
Capo III
FUNZIONAMENTO
Art. 11
Regolamento
1. Il Direttore generale adotta il regolamento entro centoventi giorni dalla costituzione dell'ARPA.
2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA e in particolare definisce:
a) la dotazione organica, che può prevedere ruoli e profili anche non compresi tra quelli previsti dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ;
b) l'assetto organizzativo di cui all'art. 15;
c) le disposizioni concernenti il personale;
d) la contabilità dell'ARPA di cui all'art. 22.
Art. 12
Programma annuale
1. Nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti mediante le convenzioni e gli accordi di programma di cui al precedente art. 3, il Direttore generale dell'ARPA predispone il programma annuale di attività, sulla base delle proposte dei Comitati provinciali di cui al successivo art. 16.
Art. 13
Dotazioni per il funzionamento dell'ARPA
1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, previa delibera della Giunta, provvede, anche in base alla ricognizione di cui al successivo art. 25, all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPA del personale, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature, della relativa dotazione finanziaria dei Presidi multizonali di prevenzione (PMP) e dei Servizi delle USL adibiti alle attività e compiti assegnati all'ARPA sulla base del riparto di competenze di cui all'Allegato 1.
2. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, provvede altresì al trasferimento all'ARPA di personale, beni, patrimonio, attrezzature, relative dotazioni finanziarie della Regione, di Enti, finanziati con risorse regionali, destinati all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARPA. Tale trasferimento riguarda in primo luogo le funzioni relative all'analisi, al rilevamento e al monitoraggio dei dati ambientali e meteoclimatici, alla prevenzione e controllo dei grandi rischi industriali, nonché alla gestione dei sistemi informativi ambientali.
3. Gli Enti locali individuano il personale, i beni, il patrimonio, le attrezzature, le relative dotazioni finanziarie, adibiti al 31 dicembre 1993 all'espletamento delle funzioni assegnate all'ARPA dalla presente legge, e ne propongono l'assegnazione all'ARPA. Per la loro assegnazione e definitivo trasferimento all'ARPA si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta.
4. Con i provvedimenti di cui ai precedenti commi vengono altresì stabilite le attività e le prestazioni assicurate dall'ARPA agli Enti trasferenti nonché il corrispondente finanziamento da devolvere in modo ricorrente all'ARPA stessa.
5. All'atto del trasferimento all'ARPA del personale di cui ai commi 2 e 3 i rispettivi Enti di provenienza provvedono alla soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e profili corrispondenti.
Art. 14
Disposizioni concernenti il personale dell'ARPA
1. Ai sensi dell'art.03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 , in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , il personale assegnato e trasferito all'ARPA a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché il salario accessorio secondo la contrattazione decentrata degli Enti di provenienza.
2. Qualora alla data del 31 dicembre 1996 non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , il Direttore generale dell'ARPA, sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo modalità e termini per la omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'ARPA. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata in vigore.
3. Al personale dell'ARPA incaricato dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni sul personale ispettivo di cui all'art. 2- bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 . Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Capo IV
ORGANIZZAZIONE
Art. 15
Articolazione organizzativa dell'ARPA
1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPA si articola, in strutture centrali e territorialmente in sezioni provinciali.
2. La struttura centrale dell'ARPA svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione ed aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività, nonché ogni altra attività di carattere unitario.
3. Ogni Sezione provinciale è una struttura unitaria diretta da un Direttore di sezione, nominato dal Direttore generale dell'ARPA, sentito il Presidente della Provincia. Il Direttore di sezione è responsabile nei confronti del Direttore generale.
4. Le Sezioni provinciali, per la realizzazione dei programmi di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale.
5. Ai sensi dell'art.03, comma 3, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 , le Sezioni provinciali sono articolate in Dipartimenti tecnici e in Servizi territoriali. Tali Servizi sono articolati territorialmente, di norma, in coincidenza con i distretti delle Aziende-USL.
6. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di intervento dell'ARPA.
7. Singole Sezioni provinciali possono essere incaricate di svolgere determinati compiti a livello interprovinciale o regionale.
8. L'assetto organizzativo dell'ARPA, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle sue strutture sono definiti nel regolamento dell'ARPA predisposto sulla base della distribuzione di competenze di cui all'allegato 1, nonché dei parametri fissati all'art.03, comma 2, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 . Devono essere comunque assicurate, a livello decentrato, tra l'altro, le attività analitiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza degli Enti locali e delle Aziende-USL.
Art. 16
Comitati provinciali di coordinamento
1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui al precedente art. 3, e per garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività delle Sezioni provinciali dell'ARPA con i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL, nonché le Sezioni provinciali dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, presso ciascuna Provincia è costituito un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:
a) elaborare proposte relative al programma annuale di attività della Sezione provinciale ed alla sua migliore attuazione;
b) formulare proposte in ordine ai contenuti degli accordi di programma, di cui all'art. 3, ed al loro aggiornamento;
c) effettuare periodiche verifiche sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti.
2. Sono componenti del Comitato provinciale di coordinamento:
a) il dirigente responsabile del settore ambiente della Provincia, che lo presiede;
b) il dirigente responsabile del settore ambiente del Comune capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
c) il direttore della sezione provinciale dell'ARPA;
d) i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL della provincia.
3. Il Comitato provinciale di coordinamento è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno; esso può essere convocato su motivata richiesta della Provincia o del Direttore generale dell'ARPA.
4. Il Comitato provinciale di coordinamento è altresì integrato dal Direttore della Sezione provinciale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, quando gli argomenti posti all'ordine del giorno riguardino materie di competenza dell'Istituto stesso.
Art. 17
Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA e Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL
1. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.
2. Il riparto di competenze di cui all'Allegato 1 individua la responsabilità primaria ed il soggetto referente per l'esercizio delle stesse.
3. Al soggetto cui è assegnata la competenza primaria spetta la responsabilità del procedimento, che, di norma, è svolto con il concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.
4. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato ad ottimizzare le prestazioni erogate ed evitare sovrapposizioni e disfunzioni, le Sezioni provinciali dell'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse.
5. I risultati conseguiti da tali forme e strumenti permanenti di lavoro sono oggetto delle periodiche verifiche svolte dai Comitati provinciali di cui all'art. 16.
6. L'ARPA per l'esercizio delle proprie funzioni e attività si avvale, sulla base di accordi e programmi di valenza regionale, della collaborazione del Centro di documentazione per la salute, che opera presso le Aziende- USL delle città di Bologna e di Ravenna, in materia di documentazione, informazione, educazione alla salute ed epidemiologia occupazionale ed ambientale.
7. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, può specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze di cui all'Allegato 1 e la correlata individuazione della responsabilità primaria e del soggetto referente di cui al comma 2.
Art. 18
Coordinamento con l'Agenzia Europea per l'ambiente, l'ANPA e gli altri Istituti operanti nel settore
1. La Regione stipula con l'Agenzia Europea per l'Ambiente, di cui al Regolamento CEE 1210/90, con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 , e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convezioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA.
2. L'ARPA collabora con l'Agenzia Europea per l'Ambiente e con l'ANPA in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.
Art. 19
Consultazione e diritto di accesso
1. La Regione assicura la partecipazione della società civile alla definizione dei programmi di attività dell'ARPA.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, disciplina a tal fine, con apposito atto da adottarsi entro cinque mesi dalla costituzione dell'ARPA, le forme e le modalità delle periodiche consultazioni delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni sindacali professionali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi.
3. In particolare, forma oggetto di consultazione il programma annuale di attività dell'ARPA, comprensivo delle sue articolazioni provinciali.
4. Per il diritto di accesso si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 6 settembre 1993, n. 32, recante "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso".
Titolo III
NORME FINANZIARIE
Art. 20
Rapporti con la Regione
1. La Giunta regionale, sentito il Direttore generale dell'ARPA, definisce annualmente con apposito atto le prestazioni che l'ARPA è tenuta a fornire alla Regione in riferimento alle competenze ed alle relative dotazioni trasferite ai sensi della presente legge.
2. Le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione all'ARPA sono definite con apposita convenzione che specifica le attività da svolgere ed il corrispettivo finanziamento.
Art. 21
Dotazione finanziaria dell'ARPA
1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:
a) una quota percentuale del Fondo sanitario regionale determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei PMP e dei Servizi di Igiene pubblica trasferiti all'ARPA, alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico- laboratoristiche erogate, nonchè alle spese di investimento;
b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dalla Regione stessa;
c) un finanziamento regionale per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati dalla Regione;
d) contributi annuali delle Province e degli altri Enti locali per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dagli Enti stessi;
e) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPA dalle Province e da altri Enti locali;
f) introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi secondo tariffe stabilite dalla Regione.
Art. 22
Gestione economico-finanziaria
1. L'ARPA è tenuta al pareggio di bilancio.
2. L'ARPA redige i propri bilanci e gli altri atti contabili secondo le disposizioni della legge regionale di contabilità.
3. Il regolamento di cui al precedente art. 11 disciplina anche le norme di contabilità dell'ARPA, e può definire criteri per la tenuta, a latere della contabilità finanziaria, di una contabilità di tipo economico individuando altresì i relativi raccordi contabili.
4. L'ARPA non può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento.
Art. 23
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nel modo seguente:
a) per tutte le funzioni e le attività precedentemente svolte dai PMP e dai Servizi di Igiene pubblica delle Aziende-USL trasferite all'ARPA ai sensi della presente legge, mediante una quota percentuale del Fondo sanitario regionale che verrà erogata mensilmente alla Azienda-USL della città di Bologna la quale provvederà, a sua volta, al trasferimento all'ARPA;
b) per il finanziamento di cui al comma 1, lettere b) e c), del precedente articolo 21, mediante istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
2. La Regione è altresì autorizzata a conferire all'ARPA ulteriori finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale se ed in quanto compatibili con la presente legge.
Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 24
Soppressione dei Presidi multizonali di prevenzione
1. Alla data di costituzione dell'ARPA sono soppressi i Presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla L.R. 7 settembre 1981, n. 33, recante "Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione".
2. L'esercizio delle funzioni e delle attività di cui agli artt. 5 e 19 della L.R. 33/81 è assicurato dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL presso le quali attualmente operano i Settori con tali competenze.
3. Le Commissioni per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui all'art. 15 della L.R. 33/81, operano presso le Sezioni provinciali dell'ARPA. La Giunta regionale con apposita direttiva disciplina i criteri per la composizione ed il funzionamento di tali Commissioni.
Art. 25
Assegnazione all'ARPA delle dotazioni organiche e del personale dal Servizio sanitario regionale
1. Sono assegnate all'ARPA, fin dalla sua costituzione, le dotazioni organiche in essere alla data del 1° gennaio 1994 dei settori chimici, fisici e biotossicologici dei PMP, indicate nell'Allegato 2.
2. Il personale dei settori dei PMP indicati al comma 1 è assegnato e trasferito all'ARPA fin dalla sua costituzione.
3. Sono assegnati, altresì, all'ARPA i posti delle dotazioni organiche dei Servizi di Igiene pubblica delle Aziende USL, individuati in base alla ricognizione effettuata sul personale adibito, alla data del 31 dicembre 1993, alle attività di cui al precedente art. 5 già di competenza delle Aziende-USL, comprese le attività laboratoristiche, trasferite all'ARPA ai sensi della presente legge. Tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unità, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite.
4. I posti individuati ed assegnati all'ARPA secondo i commi 1 e 3 sono soppressi dalle dotazioni organiche delle Aziende-USL.
5. Il personale delle Aziende-USL adibito in modo esclusivo alle attività trasferite di cui all'art. 5 è assegnato e trasferito all'ARPA sin dalla sua costituzione.
6. Il personale dei Servizi di Igiene pubblica delle Aziende-USL adibito in prevalenza alle attività trasferite di cui all'art. 5 è assegnato all'ARPA fin dalla sua costituzione.
7. Il personale dei Servizi di Igiene pubblica delle Aziende-USL addetto in modo non esclusivo alle attività trasferite all'ARPA può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva nei posti delle dotazioni organiche di pari profilo professionale, posizione funzionale e settore di attività o, ove prevista, disciplina, copribili presso l'ARPA e le Aziende-USL di appartenenza.
8. La Giunta regionale provvede ad assegnare e trasferire, secondo specifiche graduatorie, predisposte sulla base dei criteri previsti dalle normative vigenti in materia, il personale di cui al comma 6 all'ARPA o alle Aziende-USL.
9. Per un periodo di sei mesi dalla data di costituzione dell'ARPA e comunque fino alla organizzazione delle strutture amministrative dell'ARPA stessa, il trattamento economico del personale trasferito e assegnato all'ARPA è assicurato, in anticipazione, dagli Enti di provenienza.
10. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche dell'ARPA può essere utilizzato l'istituto della mobilità tra le pubbliche Amministrazioni secondo le norme vigenti.
Art. 26
Assegnazione all'ARPA delle dotazioni e del personale del Servizio meteorologico regionale
1. Fin dalla sua costituzione sono assegnati e trasferiti all'ARPA il personale, le dotazioni finanziarie, i beni, il patrimonio e le attrezzature nonché un numero di posti pari alla consistenza del personale, assegnati al Servizio meteorologico regionale dell'Emilia-Romagna alla data del 1° gennaio 1994.
2. Contestualmente al trasferimento di cui al comma 1 sono soppressi i corrispondenti posti del ruolo regionale ad esaurimento istituiti dall'art. 10 della L. R. 1 aprile 1993, n. 18 "Soppressione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione".
Art. 27
Assegnazione della quota del Fondo sanitario relativo all'anno 1995
1. La Giunta regionale provvede ad assegnare all'ARPA, nei termini temporali previsti per la sua costituzione, i fondi necessari a garantire per l'anno 1995 la gestione delle attività, del personale, delle strutture trasferite dal Servizio sanitario, rivedendo contestualmente le assegnazioni attribuite alle Aziende-USL interessate dai trasferimenti.
Art. 28
Termine per la prima definizione di convenzioni e accordi di programma
1. In sede di prima applicazione, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dal precedente art. 3 sono definiti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 29
Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPA
1. La Giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficacia ed efficienza, le prestazioni erogate dall'ARPA a favore degli Enti istituzionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL. Su tale base la Giunta regionale, su parere del Comitato di indirizzo di cui all'art. 8, conferma o ridetermina le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPA.
Art. 30
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le norme, in particolare di cui alla L.R. 7 settembre 1981, n. 33 recante: "Organizzazione e funzionamento dei Presidi multizonali di prevenzione" e alla L.R. 4 maggio 1982, n. 19 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica", non compatibili con quanto disposto dalla presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 aprile 1995 PIER LUIGI BERSANI