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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 30 luglio 1999 n. 18

Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni in materia sanitaria e ambientale, provvede in particolare a:
a) definire gli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
b) promuovere il più ampio concorso degli Enti locali alla definizione degli obiettivi ed alla programmazione delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
c) assumere atti di indirizzo e coordinamento;
d) promuovere la collaborazione con i soggetti operanti nel settore della prevenzione e dei controlli ambientali.
2. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali è istituito un Comitato tecnico interdipartimentale, con riferimento alle competenze sanitarie, ambientali e produttive. La Giunta regionale ne definisce composizione, compiti, durata e ne nomina il coordinatore.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito l'art. 7 (Disposizione finanziaria transitoria) della L.R. 30 luglio 1999 n. 18:

" 1. Per il 1999 agli oneri derivanti dai finanziamenti di

cui all'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 44/95, come

sostituito dalla presente legge, ammontanti a L.

1.000.000.000, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo

specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui

al Cap. 86500 < Fondo per far fronte ai provvedimenti

legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di

investimento di sviluppo > alla voce n. 11 dell'elenco n. 5

allegato alla legge regionale di approvazione del Bilancio

per l'esercizio finanziario 1999, e con le modalità

previste dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6. "

finanziaria transitoria) della L.R. 30 luglio 1999 n. 18:

" 1. Per il 1999 agli oneri derivanti dai finanziamenti di

cui all'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 44/95, come

sostituito dalla presente legge, ammontanti a L.

1.000.000.000, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo

specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui

legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di

investimento di sviluppo > alla voce n. 11 dell'elenco n. 5

allegato alla legge regionale di approvazione del Bilancio

per l'esercizio finanziario 1999, e con le modalità

previste dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6. "

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