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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 30 luglio 1999 n. 18

Art. 22
Gestione economico-finanziaria
1. L'ARPA è tenuta all'equilibrio di bilancio.
2. L'ARPA redige i propri bilanci e gli altri atti contabili secondo i criteri della contabilità di tipo economico individuati nei Titoli II e III della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 " Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere " in quanto compatibili.
3. Il regolamento di cui al precedente art. 11 disciplina la struttura del bilancio di esercizio, i principi contabili, nonchè gli schemi di conto economico e stato patrimoniale e le forme del controllo di gestione.
4. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina, altresì, le modalità di tenuta delle scritture contabili nel periodo transitorio di passaggio dalla contabilità di tipo finanziario alla contabilità di tipo economico per la durata massima di due anni a decorrere dall'1 gennaio 2000.
5. Il risultato economico positivo di gestione è destinato alla copertura di eventuali perdite di esercizio portate a nuovo. Quanto non utilizzato del risultato di esercizio deve essere accantonato in apposito fondo di riserva.
6. L'ARPA non può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento, fatte salve le ipotesi in cui sia consentito alle Aziende Unità Sanitarie Locali ai sensi della L.R. n. 50/1994.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito l'art. 7 (Disposizione finanziaria transitoria) della L.R. 30 luglio 1999 n. 18:

" 1. Per il 1999 agli oneri derivanti dai finanziamenti di

cui all'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 44/95, come

sostituito dalla presente legge, ammontanti a L.

1.000.000.000, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo

specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui

al Cap. 86500 < Fondo per far fronte ai provvedimenti

legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di

investimento di sviluppo > alla voce n. 11 dell'elenco n. 5

allegato alla legge regionale di approvazione del Bilancio

per l'esercizio finanziario 1999, e con le modalità

previste dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6. "

finanziaria transitoria) della L.R. 30 luglio 1999 n. 18:

" 1. Per il 1999 agli oneri derivanti dai finanziamenti di

cui all'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 44/95, come

sostituito dalla presente legge, ammontanti a L.

1.000.000.000, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo

specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui

legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di

investimento di sviluppo > alla voce n. 11 dell'elenco n. 5

allegato alla legge regionale di approvazione del Bilancio

per l'esercizio finanziario 1999, e con le modalità

previste dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6. "

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