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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 30 luglio 1999 n. 18

Art. 23

(modificata lett. b) del comma 1 da art. 2 L.R. 30 luglio 1999 n. 18)

Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nel modo seguente:
a) per tutte le funzioni e le attività precedentemente svolte dai PMP e dai Servizi di Igiene pubblica delle Aziende-USL trasferite all'ARPA ai sensi della presente legge, mediante una quota percentuale del Fondo sanitario regionale che verrà erogata mensilmente alla Azienda-USL della città di Bologna la quale provvederà, a sua volta, al trasferimento all'ARPA;
b) per il finanziamento di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del precedente articolo 21, mediante istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna " e successive modificazioni, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
2. La Regione è altresì autorizzata a conferire all'ARPA ulteriori finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale se ed in quanto compatibili con la presente legge.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito l'art. 7 (Disposizione finanziaria transitoria) della L.R. 30 luglio 1999 n. 18:

" 1. Per il 1999 agli oneri derivanti dai finanziamenti di

cui all'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 44/95, come

sostituito dalla presente legge, ammontanti a L.

1.000.000.000, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo

specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui

al Cap. 86500 < Fondo per far fronte ai provvedimenti

legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di

investimento di sviluppo > alla voce n. 11 dell'elenco n. 5

allegato alla legge regionale di approvazione del Bilancio

per l'esercizio finanziario 1999, e con le modalità

previste dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6. "

finanziaria transitoria) della L.R. 30 luglio 1999 n. 18:

" 1. Per il 1999 agli oneri derivanti dai finanziamenti di

cui all'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 44/95, come

sostituito dalla presente legge, ammontanti a L.

1.000.000.000, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo

specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui

legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di

investimento di sviluppo > alla voce n. 11 dell'elenco n. 5

allegato alla legge regionale di approvazione del Bilancio

per l'esercizio finanziario 1999, e con le modalità

previste dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6. "

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