LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44
RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E COORDINAMENTO CON GLI ENTI LOCALI
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione, con la presente legge, in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 e dell'art. 6 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, istituisce l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, di seguito denominata ARPA, ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali e alla prevenzione collettiva.
2. La presente legge disciplina altresì le modalità di coordinamento dell'ARPA con il sistema delle autonomie locali e con il Servizio sanitario dell'Emilia-Romagna, perseguendo l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa.
Art. 2
(modificato comma 2 da art. 28 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)
Funzioni della Regione
1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni in materia sanitaria e ambientale, provvede in particolare a:
a) definire gli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
b) promuovere il più ampio concorso degli Enti locali alla definizione degli obiettivi ed alla programmazione delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
c) assumere atti di indirizzo e coordinamento;
d) promuovere la collaborazione con i soggetti operanti nel settore della prevenzione e dei controlli ambientali.
2. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali è istituito un Comitato tecnico composto dai rappresentanti delle Direzioni generali della Regione competenti in materia di sanità ed ambiente. La Giunta regionale ne definisce composizione, compiti, durata e ne nomina il coordinatore.
Art. 3
(abrogato comma 3 e modificato comma 4 da art. 29 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)
Rapporti con gli Enti istituzionali
1. Gli Enti locali e le Aziende-USL, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.
2. L'ARPA assicura agli Enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL della regione attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programma.
4. Per la definizione delle attività tecniche a supporto delle funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli Enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL, nonché, per la individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPA, la Regione promuove la conclusione di un apposito accordo di programma, di norma triennale, con i soggetti interessati. A tal fine il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca una apposita conferenza tra i rappresentanti delle Province, delle Aziende-USL e dell'ARPA e i tre Sindaci componenti il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo. Sull'ipotesi di accordo le Province acquisiscono il parere della Consulta provinciale per la sanità di cui all'art. 14 della L. R. 12 maggio 1994, n. 19.
5. Le Province, gli altri Enti locali e le Aziende-USL possono stipulare ulteriori accordi con l'ARPA per prestazioni aggiuntive ed altre attività, fra quelle individuate dall'art. 5, inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali.
6. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, nelle materie di rispettiva competenza, propongono, secondo le modalità definite al successivo art. 17, alle Amministrazioni competenti le misure cautelari e di emergenza che si rendano necessarie alla tutela dell'ambiente e della salute.