Titolo II
ARPA: FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO
Capo I
ISTITUZIONE DELL'ARPA
Art. 4
Costituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPA
1. L'ARPA è ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario.
2. L'ARPA è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
3. L'ARPA ha sede a Bologna.
4. L'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL svolgono le proprie attività in maniera coordinata e integrata. Le strutture laboratoristiche ed operative dell'Agenzia svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico nei confronti sia degli Enti locali sia delle Aziende-USL.
5. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a costituire l'ARPA, nominandone contestualmente gli organi.
Funzioni, attività e compiti
a) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteo- climatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente dell'Emilia-Romagna;
c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la prevenzione e il controllo ambientale e la verifica della salubrità degli ambienti di vita;
d) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende-USL e da altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto;
e) realizzare e gestire, in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, il sistema informativo regionale sull'ambiente, ivi compresi i rischi biologici, chimici e fisici, sulla base degli indirizzi formulati dalla Regione,garantendo il flusso dei dati e delle informazioni alla Regione stessa e al sistema informativo nazionale ambientale;
f) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente;
g) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte di bonifica;
h) effettuare il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo;
i) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
l) effettuare l'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti
connesse all'utilizzo di sostanze pericolose, con particolare riferimento alle attività di istruttoria tecnica
disciplinate dalla legge regionale attuativa del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
m) effettuare i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dalle radiazioni;
n) fornire attività di supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
o) fornire attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali per la valutazione di impatto ambientale; per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative all'applicazione dei regolamenti dell'Unione Europea in materia;
p) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse alla approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
q) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazione meteoclimatiche e radar-meteorologiche;
r) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;
s) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale, di cui all'
art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ;
t) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza.
t bis) effettuare il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare.
t ter) gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione, nell'ambito degli indirizzi forniti dalla Regione e degli accordi definiti con gli enti proprietari.
2. Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento.
Vigilanza
1. L'ARPA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
2. In particolare sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il programma triennale e annuale delle attività;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il bilancio economico preventivo;
3. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 2 predispone gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e valutazione sull'ARPA, fornendo il supporto al Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 ed alla Giunta regionale secondo le rispettive competenze.
Capo II
ORGANI
Art. 7
Gli organi
1. Sono organi dell'ARPA:
a) il Comitato di indirizzo;
b) il Direttore generale;
c) il Collegio dei revisori.
Comitato di indirizzo
1. Il Comitato di indirizzo è un organo di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA. In particolare il Comitato di indirizzo:
a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sul regolamento, sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali osservazioni;
b) esprime parere sul programma triennale e annuale delle attività;
c) verifica l'andamento generale dell'attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
2. Il Comitato di indirizzo è composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;
b) l'Assessore regionale competente in materia di sanità;
c) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da essi delegati;
d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dai Sindaci componenti la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
3. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza del mandato elettivo.
Direttore generale
1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone in possesso di comprovate competenze nella direzione di organizzazioni complesse. Il Direttore generale dura in carica cinque anni, prorogabili, di norma, una sola volta.
2. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'ARPA, di cui è il legale rappresentante.
3. Il Direttore generale assicura il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall'ARPA.
4. Il Direttore generale predispone e invia alla Regione una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni.
5. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico e da un Direttore amministrativo, che sono in posizione di staff ed esprimono parere obbligatorio sui provvedimenti da adottare. Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.
6. Il trattamento economico del Direttore generale, concordato di volta in volta tra le parti contraenti, è definito, con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento economico dei Direttori generali della Regione Emilia-Romagna, assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero i valori medi di mercato per figure equivalenti. Nell'ambito degli stessi criteri, il trattamento economico del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è definito in misura opportunamente ridotta rispetto a quello del Direttore generale.
7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico e al Direttore amministrativo si applica il trattamento normativo previsto rispettivamente per i Direttori generali della Giunta e per i dirigenti della Regione ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
7 bis. La valutazione annuale del Direttore generale dell'ARPA è effettuata dalla Giunta regionale.
Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
2. Il Collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti delle Aziende-USL.
3. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato ed un'indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento.
Capo III
FUNZIONAMENTO
Regolamento
1. Il Direttore generale adotta il regolamento entro centoventi giorni dalla costituzione dell'ARPA sulla base degli indirizzi generali fissati dalla Giunta regionale.
2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA e in particolare definisce:
a) i criteri per la definizione e gestione della dotazione organica;
b) i criteri per la definizione dell'assetto organizzativo;
c) la struttura e l'articolazione del programma triennale e annuale delle attività di cui all'articolo 12;
d) la contabilità dell'ARPA di cui all'art. 22.
Programma triennale e annuale delle attività
1. Il programma triennale e annuale delle attività definisce le linee strategiche dell'attività dell'ARPA, ed è adottato dal Direttore generale.
2. La struttura e le articolazioni del programma triennale e annuale delle attività, a livello regionale e provinciale, sono definite dal regolamento di cui all'articolo 11.
3. Il programma triennale e annuale delle attività contiene, anche, le prestazioni che ARPA è tenuta a fornire alla Regione ed al sistema delle Autonomie locali in relazione a quanto previsto nell'accordo di programma di cui all'articolo 3.
Art. 13
Dotazioni per il funzionamento dell'ARPA
1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, previa delibera della Giunta, provvede, anche in base alla ricognizione di cui al successivo art. 25, all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPA del personale, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature, della relativa dotazione finanziaria dei Presidi multizonali di prevenzione (PMP) e dei Servizi delle USL adibiti alle attività e compiti assegnati all'ARPA sulla base del riparto di competenze di cui all'Allegato 1.
2. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, provvede altresì al trasferimento all'ARPA di personale, beni, patrimonio, attrezzature, relative dotazioni finanziarie della Regione, di Enti, finanziati con risorse regionali, destinati all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARPA. Tale trasferimento riguarda in primo luogo le funzioni relative all'analisi, al rilevamento e al monitoraggio dei dati ambientali e meteoclimatici, alla prevenzione e controllo dei grandi rischi industriali, nonché alla gestione dei sistemi informativi ambientali.
3. Gli Enti locali individuano il personale, i beni, il patrimonio, le attrezzature, le relative dotazioni finanziarie, adibiti al 31 dicembre 1993 all'espletamento delle funzioni assegnate all'ARPA dalla presente legge, e ne propongono l'assegnazione all'ARPA. Per la loro assegnazione e definitivo trasferimento all'ARPA si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta.
4. Con i provvedimenti di cui ai precedenti commi vengono altresì stabilite le attività e le prestazioni assicurate dall'ARPA agli Enti trasferenti nonché il corrispondente finanziamento da devolvere in modo ricorrente all'ARPA stessa.
5. All'atto del trasferimento all'ARPA del personale di cui ai commi 2 e 3 i rispettivi Enti di provenienza provvedono alla soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e profili corrispondenti.
Disposizioni concernenti il personale dell'ARPA
1. Ai sensi dell'
art.03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in
legge 21 gennaio 1994, n. 61 , in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'
art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , il personale assegnato e trasferito all'ARPA a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché il salario accessorio secondo la contrattazione decentrata degli Enti di provenienza.
2. abrogato
3. Al personale dell'ARPA incaricato dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni sul personale ispettivo di cui all'art. 2-bis
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in
legge 21 gennaio 1994, n. 61 . Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Capo IV
ORGANIZZAZIONE
Articolazione organizzativa dell'ARPA
1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPA si articola, in strutture centrali e territorialmente in sezioni provinciali.
2. La struttura centrale dell'ARPA svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione ed aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività, nonché ogni altra attività di carattere unitario.
3. Ogni Sezione provinciale è una struttura unitaria diretta da un Direttore di sezione, nominato dal Direttore generale dell'ARPA, sentito il Presidente della Provincia. Il Direttore di sezione è responsabile nei confronti del Direttore generale.
4. Le Sezioni provinciali, per la realizzazione dei programmi di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale.
5. abrogato
6. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di intervento dell'ARPA.
7. Singole Sezioni provinciali possono essere incaricate di svolgere determinati compiti a livello interprovinciale o regionale.
8. L'assetto organizzativo dell'ARPA, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle sue strutture sono definiti nel regolamento dell'ARPA predisposto sulla base della distribuzione di competenze di cui all'allegato 1, nonché dei parametri fissati all'
art.03, comma 2, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in
legge 21 gennaio 1994, n. 61 . Devono essere comunque assicurate, a livello decentrato, tra l'altro, le attività analitiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza degli Enti locali e delle Aziende-USL.
Comitati provinciali di coordinamento
1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui al precedente art. 3, e per garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività delle Sezioni provinciali dell'ARPA con i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL, nonché le Sezioni provinciali dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, presso ciascuna Provincia è costituito un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:
a) elaborare proposte relative al programma triennale e annuale delle attività ed alla sua migliore attuazione;
b) formulare proposte in ordine ai contenuti degli accordi di programma, di cui all'art. 3, ed al loro aggiornamento;
c) effettuare periodiche verifiche sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti.
2. Sono componenti del Comitato provinciale di coordinamento:
a) il dirigente responsabile del settore ambiente della Provincia, che lo presiede;
b) il dirigente responsabile del settore ambiente del Comune capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
c) il direttore della sezione provinciale dell'ARPA;
d) i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL della provincia.
3. Il Comitato provinciale di coordinamento è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno; esso può essere convocato su motivata richiesta della Provincia o del Direttore generale dell'ARPA.
4. Il Comitato provinciale di coordinamento è altresì integrato dal Direttore della Sezione provinciale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, quando gli argomenti posti all'ordine del giorno riguardino materie di competenza dell'Istituto stesso.
Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA e Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL
1. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.
2. Il riparto di competenze di cui all'Allegato 1 individua la responsabilità primaria ed il soggetto referente per l'esercizio delle stesse.
3. Al soggetto cui è assegnata la competenza primaria spetta la responsabilità del procedimento, che, di norma, è svolto con il concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.
4. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato ad ottimizzare le prestazioni erogate ed evitare sovrapposizioni e disfunzioni, le Sezioni provinciali dell'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse.
5. I risultati conseguiti da tali forme e strumenti permanenti di lavoro sono oggetto delle periodiche verifiche svolte dai Comitati provinciali di cui all'art. 16.
6. abrogato
7. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, può specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze di cui all'Allegato 1 e la correlata individuazione della responsabilità primaria e del soggetto referente di cui al comma 2.
Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'APAT e gli altri istituti operanti nel settore
1. La Regione stipula con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo all'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA.
2. L'ARPA collabora con l'Agenzia europea per l'ambiente e con APAT in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.
Consultazione e diritto di accesso
1. La Regione assicura la partecipazione della società civile alla definizione dei programmi di attività dell'ARPA.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, disciplina a tal fine, con apposito atto da adottarsi entro cinque mesi dalla costituzione dell'ARPA, le forme e le modalità delle periodiche consultazioni delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni sindacali professionali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi.
3. In particolare formano oggetto di consultazione i documenti programmatici dell'ARPA.
4. Per il diritto di accesso si applicano le disposizioni di cui alla
L.R. 6 settembre 1993, n. 32, recante "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso",
e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente).