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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 23

(modificata lett. b) del comma 1 da art. 2 L.R. 30 luglio 1999 n. 18)

Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nel modo seguente:
a) per tutte le funzioni e le attività precedentemente svolte dai PMP e dai Servizi di Igiene pubblica delle Aziende-USL trasferite all'ARPA ai sensi della presente legge, mediante una quota percentuale del Fondo sanitario regionale che verrà erogata mensilmente alla Azienda-USL della città di Bologna la quale provvederà, a sua volta, al trasferimento all'ARPA;
b) per il finanziamento di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del precedente articolo 21, mediante istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
2. La Regione è altresì autorizzata a conferire all'ARPA ulteriori finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale se ed in quanto compatibili con la presente legge.

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