Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Capo IV
ORGANIZZAZIONE
Art. 15

(prima abrogato comma 5 da art. 37 L.R. 14 aprile 2004 n. 7, poi sostituito articolo da art. 40 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25)

Articolazione organizzativa dell'Agenzia e partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente
1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'Agenzia si organizza in articolazioni centrali, territoriali di area vasta, e tematiche.
2. Le articolazioni centrali dell'Agenzia:
a) esercitano funzioni di coordinamento e controllo delle articolazioni territoriali, nonché attività tecniche a valenza generale;
b) assicurano la gestione unitaria delle risorse tecniche, finanziarie ed umane ed ogni altra attività volta all'integrazione organizzativa e gestionale dell'Ente;
c) garantiscono la rappresentanza istituzionale unitaria dell'Agenzia e la partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 Sito esterno (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
3. Le articolazioni territoriali esercitano attività a prevalente contenuto tecnico, di norma a scala sovra provinciale, negli ambiti di competenza dell'Agenzia. Possono articolarsi in più sedi per unità territoriale, laddove le esigenze organizzative e di servizio richiedano un presidio diretto sul territorio. Le articolazioni tematiche presidiano ambiti specialistici di valenza anche sovra territoriale.
4. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia territoriale, sulla base delle principali aree di intervento dell'Agenzia.
5. L'articolazione delle strutture centrali, delle strutture territoriali di area vasta e delle strutture tematiche, nonché i sistemi di relazione tra e all'interno delle stesse sono definiti nel documento sull'assetto organizzativo generale dell'Ente predisposto dal direttore generale ed approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato interistituzionale. I documenti sull'assetto organizzativo analitico di ARPAE sono adottati direttamente dal direttore generale dell'Agenzia.
Art. 16

(prima modificata lett. a del comma 1 da art. 38 L.R. 14 aprile 2004 n. 7, poi abrogato articolo da art. 56 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25)

Comitati provinciali di coordinamento
1. abrogato.
Art. 17

(abrogato comma 6 da art. 39 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA e Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL
1. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.
2. Il riparto di competenze di cui all'Allegato 1 individua la responsabilità primaria ed il soggetto referente per l'esercizio delle stesse.
3. Al soggetto cui è assegnata la competenza primaria spetta la responsabilità del procedimento, che, di norma, è svolto con il concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.
4. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato ad ottimizzare le prestazioni erogate ed evitare sovrapposizioni e disfunzioni, le Sezioni provinciali dell'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse.
5. I risultati conseguiti da tali forme e strumenti permanenti di lavoro sono oggetto delle periodiche verifiche svolte dai Comitati provinciali di cui all'art. 16.
6. abrogato
7. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, può specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze di cui all'Allegato 1 e la correlata individuazione della responsabilità primaria e del soggetto referente di cui al comma 2.
Art. 18
Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'APAT e gli altri istituti operanti nel settore
1. La Regione stipula con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo all'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA.
2. L'ARPA collabora con l'Agenzia europea per l'ambiente e con APAT in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.
Consultazione e diritto di accesso
1. La Regione assicura la partecipazione della società civile alla definizione dei programmi di attività dell'ARPA.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, disciplina a tal fine, con apposito atto da adottarsi entro cinque mesi dalla costituzione dell'ARPA, le forme e le modalità delle periodiche consultazioni delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni sindacali professionali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi.
3. In particolare formano oggetto di consultazione i documenti programmatici dell'ARPA.
4. Per il diritto di accesso si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 6 settembre 1993, n. 32, recante "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso", e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente).

Espandi Indice