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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - PRINCIPI GENERALI E COORDINAMENTO CON GLI ENTI LOCALI
Espandere area tit2 Titolo II - ARPA: FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO
Espandere area tit3 Titolo III - NORME FINANZIARIE
Espandere area tit4 Titolo IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E COORDINAMENTO CON GLI ENTI LOCALI
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione, con la presente legge, in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno e dell'art. 6 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, istituisce l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, di seguito denominata ARPA, ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali e alla prevenzione collettiva.
2. La presente legge disciplina altresì le modalità di coordinamento dell'ARPA con il sistema delle autonomie locali e con il Servizio sanitario dell'Emilia-Romagna, perseguendo l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa.
Art. 2

(modificato comma 2 da art. 28 L.R. 14 aprile 2004 n. 7 in seguito sostituito comma 2 da art. 9 L.R. 29 ottobre 2008 n. 17 )

Funzioni della Regione
1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni in materia sanitaria e ambientale, provvede in particolare a:
a) definire gli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
b) promuovere il più ampio concorso degli Enti locali alla definizione degli obiettivi ed alla programmazione delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
c) assumere atti di indirizzo e coordinamento;
d) promuovere la collaborazione con i soggetti operanti nel settore della prevenzione e dei controlli ambientali.
2. Il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali è assicurato dalla direzione generale della Regione competente in materia di ambiente, sentita la direzione generale competente in materia di sanità, che provvede a predisporre gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e valutazione sull'ARPA.
Art. 3

(abrogato comma 3 e modificato comma 4 da art. 29 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Rapporti con gli Enti istituzionali
1. Gli Enti locali e le Aziende-USL, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.
2. L'ARPA assicura agli Enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL della regione attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programma.
3. abrogato
4. Per la definizione delle attività tecniche a supporto delle funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli Enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL, nonché, per la individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPA, la Regione promuove la conclusione di un apposito accordo di programma, di norma triennale, con i soggetti interessati. A tal fine il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca una apposita conferenza tra i rappresentanti delle Province, delle Aziende-USL e dell'ARPA e i tre Sindaci componenti il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo. Sull'ipotesi di accordo le Province acquisiscono il parere della Consulta provinciale per la sanità di cui all'art. 14 della L. R. 12 maggio 1994, n. 19.
5. Le Province, gli altri Enti locali e le Aziende-USL possono stipulare ulteriori accordi con l'ARPA per prestazioni aggiuntive ed altre attività, fra quelle individuate dall'art. 5, inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali.
6. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, nelle materie di rispettiva competenza, propongono, secondo le modalità definite al successivo art. 17, alle Amministrazioni competenti le misure cautelari e di emergenza che si rendano necessarie alla tutela dell'ambiente e della salute.
Titolo II
ARPA: FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO
Capo I
ISTITUZIONE DELL'ARPA
Art. 4
Costituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPA
1. L'ARPA è ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario.
2. L'ARPA è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
3. L'ARPA ha sede a Bologna.
4. L'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL svolgono le proprie attività in maniera coordinata e integrata. Le strutture laboratoristiche ed operative dell'Agenzia svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico nei confronti sia degli Enti locali sia delle Aziende-USL.
5. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a costituire l'ARPA, nominandone contestualmente gli organi.
Art. 5

(aggiunta lett. t bis) al comma 1 da art. 119 L.R. 21 aprile 1999 n. 3; sostituita lett. e) del comma 1 da art. 6 L.R. 30 luglio 1999 n. 18; modificata lett. l) comma 1 da art. 17 L.R. 17 dicembre 2003 n. 26; aggiunta lett. t ter) al comma 1 da art. 30 L.R. 14 aprile 2004 n. 7; ancora modificata lett. l) comma 1 da art. 18 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Funzioni, attività e compiti
1. L'ARPA svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 01 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno, ed in particolare provvede a:
a) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteo- climatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente dell'Emilia-Romagna;
c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la prevenzione e il controllo ambientale e la verifica della salubrità degli ambienti di vita;
d) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende-USL e da altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto;
e) realizzare e gestire, in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, il sistema informativo regionale sull'ambiente, ivi compresi i rischi biologici, chimici e fisici, sulla base degli indirizzi formulati dalla Regione,garantendo il flusso dei dati e delle informazioni alla Regione stessa e al sistema informativo nazionale ambientale;
f) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente;
g) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte di bonifica;
h) effettuare il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo;
i) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
l) effettuare l'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connesse all'utilizzo di sostanze pericolose, con particolare riferimento alle attività di istruttoria tecnica disciplinate dalla legge regionale attuativa del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);
m) effettuare i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dalle radiazioni;
n) fornire attività di supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
o) fornire attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali per la valutazione di impatto ambientale; per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative all'applicazione dei regolamenti dell'Unione Europea in materia;
p) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse alla approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
q) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazione meteoclimatiche e radar-meteorologiche;
r) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;
s) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale, di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno;
t) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza.
t bis) effettuare il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare.
t ter) gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione, nell'ambito degli indirizzi forniti dalla Regione e degli accordi definiti con gli enti proprietari.
2. Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento.
Art. 6

(sostituito comma 2 da art. 3 L.R. 30 luglio 1999 n. 18; sostituita lett. a) e abrogata lett. e) del comma 2 e sostituito comma 3 da art. 31 L.R. 14 aprile 2004 n. 7), in seguito abrogato comma 3 da art. 9 L.R. 29 ottobre 2008 n. 17)

Vigilanza
1. L'ARPA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
2. In particolare sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il programma triennale e annuale delle attività;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il bilancio economico preventivo;
d) il conto consuntivo;
e) abrogato
f) il regolamento.
3. abrogato.
Capo II
ORGANI
Art. 7
Gli organi
1. Sono organi dell'ARPA:
a) il Comitato di indirizzo;
b) il Direttore generale;
c) il Collegio dei revisori.
Art. 8

(modificato comma 1, sostituita lett. d) del comma 2 e modificato comma 3

da art. 32 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Comitato di indirizzo
1. Il Comitato di indirizzo è un organo di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA. In particolare il Comitato di indirizzo:
a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sul regolamento, sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali osservazioni;
b) esprime parere sul programma triennale e annuale delle attività;
c) verifica l'andamento generale dell'attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
2. Il Comitato di indirizzo è composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;
b) l'Assessore regionale competente in materia di sanità;
c) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da essi delegati;
d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dai Sindaci componenti la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
3. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza del mandato elettivo.
Art. 9

(già sostituito comma 7 e aggiunto comma 7 bis da art. 33 L.R. 14 aprile 2004 n. 7, poi modificato comma 1 da art. 16 L.R. 30 luglio 2015 n. 13)

Direttore generale
1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone in possesso di comprovate competenze nella direzione di organizzazioni complesse. Il Direttore generale dura in carica per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.
2. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'ARPA, di cui è il legale rappresentante.
3. Il Direttore generale assicura il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall'ARPA.
4. Il Direttore generale predispone e invia alla Regione una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni.
5. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico e da un Direttore amministrativo, che sono in posizione di staff ed esprimono parere obbligatorio sui provvedimenti da adottare. Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.
6. Il trattamento economico del Direttore generale, concordato di volta in volta tra le parti contraenti, è definito, con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento economico dei Direttori generali della Regione Emilia-Romagna, assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero i valori medi di mercato per figure equivalenti. Nell'ambito degli stessi criteri, il trattamento economico del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è definito in misura opportunamente ridotta rispetto a quello del Direttore generale.
7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico e al Direttore amministrativo si applica il trattamento normativo previsto rispettivamente per i Direttori generali della Giunta e per i dirigenti della Regione ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
7 bis. La valutazione annuale del Direttore generale dell'ARPA è effettuata dalla Giunta regionale.
Art. 10

(sostituito comma 3 da art. 4 L.R. 30 luglio 1999 n. 18)

Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
2. Il Collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti delle Aziende-USL.
3. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato ed un'indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento.
Capo III
FUNZIONAMENTO
Art. 11

(modificato comma 1 e sostituite lett. a, b e c del comma 2 da

art. 34 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Regolamento
1. Il Direttore generale adotta il regolamento entro centoventi giorni dalla costituzione dell'ARPA sulla base degli indirizzi generali fissati dalla Giunta regionale.
2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA e in particolare definisce:
a) i criteri per la definizione e gestione della dotazione organica;
b) i criteri per la definizione dell'assetto organizzativo;
c) la struttura e l'articolazione del programma triennale e annuale delle attività di cui all'articolo 12;
d) la contabilità dell'ARPA di cui all'art. 22.
Art. 12

(già sostituito da art. 5 L.R. 30 luglio 1999 n. 18 ed infine da art. 35

L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Programma triennale e annuale delle attività
1. Il programma triennale e annuale delle attività definisce le linee strategiche dell'attività dell'ARPA, ed è adottato dal Direttore generale.
2. La struttura e le articolazioni del programma triennale e annuale delle attività, a livello regionale e provinciale, sono definite dal regolamento di cui all'articolo 11.
3. Il programma triennale e annuale delle attività contiene, anche, le prestazioni che ARPA è tenuta a fornire alla Regione ed al sistema delle Autonomie locali in relazione a quanto previsto nell'accordo di programma di cui all'articolo 3.
Art. 13
Dotazioni per il funzionamento dell'ARPA
1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, previa delibera della Giunta, provvede, anche in base alla ricognizione di cui al successivo art. 25, all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPA del personale, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature, della relativa dotazione finanziaria dei Presidi multizonali di prevenzione (PMP) e dei Servizi delle USL adibiti alle attività e compiti assegnati all'ARPA sulla base del riparto di competenze di cui all'Allegato 1.
2. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, provvede altresì al trasferimento all'ARPA di personale, beni, patrimonio, attrezzature, relative dotazioni finanziarie della Regione, di Enti, finanziati con risorse regionali, destinati all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARPA. Tale trasferimento riguarda in primo luogo le funzioni relative all'analisi, al rilevamento e al monitoraggio dei dati ambientali e meteoclimatici, alla prevenzione e controllo dei grandi rischi industriali, nonché alla gestione dei sistemi informativi ambientali.
3. Gli Enti locali individuano il personale, i beni, il patrimonio, le attrezzature, le relative dotazioni finanziarie, adibiti al 31 dicembre 1993 all'espletamento delle funzioni assegnate all'ARPA dalla presente legge, e ne propongono l'assegnazione all'ARPA. Per la loro assegnazione e definitivo trasferimento all'ARPA si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta.
4. Con i provvedimenti di cui ai precedenti commi vengono altresì stabilite le attività e le prestazioni assicurate dall'ARPA agli Enti trasferenti nonché il corrispondente finanziamento da devolvere in modo ricorrente all'ARPA stessa.
5. All'atto del trasferimento all'ARPA del personale di cui ai commi 2 e 3 i rispettivi Enti di provenienza provvedono alla soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e profili corrispondenti.
Art. 14

(abrogato comma 2 da art. 36 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Disposizioni concernenti il personale dell'ARPA
1. Ai sensi dell'art.03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno, il personale assegnato e trasferito all'ARPA a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché il salario accessorio secondo la contrattazione decentrata degli Enti di provenienza.
2. abrogato
3. Al personale dell'ARPA incaricato dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni sul personale ispettivo di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Capo IV
ORGANIZZAZIONE
Art. 15

(prima abrogato comma 5 da art. 37 L.R. 14 aprile 2004 n. 7, poi sostituito articolo da art. 40 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25)

Articolazione organizzativa dell'Agenzia e partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente
1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'Agenzia si organizza in articolazioni centrali, territoriali di area vasta, e tematiche.
2. Le articolazioni centrali dell'Agenzia:
a) esercitano funzioni di coordinamento e controllo delle articolazioni territoriali, nonché attività tecniche a valenza generale;
b) assicurano la gestione unitaria delle risorse tecniche, finanziarie ed umane ed ogni altra attività volta all'integrazione organizzativa e gestionale dell'Ente;
c) garantiscono la rappresentanza istituzionale unitaria dell'Agenzia e la partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 Sito esterno (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
3. Le articolazioni territoriali esercitano attività a prevalente contenuto tecnico, di norma a scala sovra provinciale, negli ambiti di competenza dell'Agenzia. Possono articolarsi in più sedi per unità territoriale, laddove le esigenze organizzative e di servizio richiedano un presidio diretto sul territorio. Le articolazioni tematiche presidiano ambiti specialistici di valenza anche sovra territoriale.
4. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia territoriale, sulla base delle principali aree di intervento dell'Agenzia.
5. L'articolazione delle strutture centrali, delle strutture territoriali di area vasta e delle strutture tematiche, nonché i sistemi di relazione tra e all'interno delle stesse sono definiti nel documento sull'assetto organizzativo generale dell'Ente predisposto dal direttore generale ed approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato interistituzionale. I documenti sull'assetto organizzativo analitico di ARPAE sono adottati direttamente dal direttore generale dell'Agenzia.
Art. 16

(prima modificata lett. a del comma 1 da art. 38 L.R. 14 aprile 2004 n. 7, poi abrogato articolo da art. 56 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25)

Comitati provinciali di coordinamento
1. abrogato.
Art. 17

(abrogato comma 6 da art. 39 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA e Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL
1. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.
2. Il riparto di competenze di cui all'Allegato 1 individua la responsabilità primaria ed il soggetto referente per l'esercizio delle stesse.
3. Al soggetto cui è assegnata la competenza primaria spetta la responsabilità del procedimento, che, di norma, è svolto con il concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.
4. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato ad ottimizzare le prestazioni erogate ed evitare sovrapposizioni e disfunzioni, le Sezioni provinciali dell'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse.
5. I risultati conseguiti da tali forme e strumenti permanenti di lavoro sono oggetto delle periodiche verifiche svolte dai Comitati provinciali di cui all'art. 16.
6. abrogato
7. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, può specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze di cui all'Allegato 1 e la correlata individuazione della responsabilità primaria e del soggetto referente di cui al comma 2.
Art. 18
Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'APAT e gli altri istituti operanti nel settore
1. La Regione stipula con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo all'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA.
2. L'ARPA collabora con l'Agenzia europea per l'ambiente e con APAT in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.
Consultazione e diritto di accesso
1. La Regione assicura la partecipazione della società civile alla definizione dei programmi di attività dell'ARPA.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, disciplina a tal fine, con apposito atto da adottarsi entro cinque mesi dalla costituzione dell'ARPA, le forme e le modalità delle periodiche consultazioni delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni sindacali professionali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi.
3. In particolare formano oggetto di consultazione i documenti programmatici dell'ARPA.
4. Per il diritto di accesso si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 6 settembre 1993, n. 32, recante "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso", e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente).
Titolo III
NORME FINANZIARIE
Art. 20

(già sostituito comma 1 da art. 5 L.R. 30 luglio 1999 n. 18,

in seguito abrogato da art. 43 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Rapporti con la Regione
abrogato
Art. 21

(sostituito da art. 1 L.R. 30 luglio 1999 n. 18, poi modificata lett. d) comma 1 da art. 36 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28)

Dotazione finanziaria dell'ARPA
1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:
a) una quota percentuale del Fondo sanitario regionale determinato secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei PMP e dei Servizi di Igiene pubblica trasferiti all'ARPA, alle spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate;
b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dalla Regione stessa;
c) un finanziamento regionale per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati dalla Regione;
d) finanziamenti finalizzati ad investimenti nonché alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, ed alla eventuale sostituzione di beni ed attrezzature trasferiti all'ARPA, o, comunque, a disposizione della stessa;
e) contributi annuali delle Province e degli altri Enti locali per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dagli Enti stessi;
f) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPA dalle Province e da altri Enti locali;
g) introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi secondo le tariffe stabilite dalla Regione.
Art. 22
Gestione economico-finanziaria
1. L'ARPA è tenuta all'equilibrio di bilancio.
2. L'ARPA redige i propri bilanci e gli altri atti contabili secondo i criteri della contabilità di tipo economico individuati nei Titoli II e III della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere" in quanto compatibili.
3. Il regolamento di cui al precedente art. 11 disciplina la struttura del bilancio di esercizio, i principi contabili, nonché gli schemi di conto economico e stato patrimoniale e le forme del controllo di gestione.
4. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina, altresì, le modalità di tenuta delle scritture contabili nel periodo transitorio di passaggio dalla contabilità di tipo finanziario alla contabilità di tipo economico per la durata massima di due anni a decorrere dall'1 gennaio 2000.
5. Il risultato economico positivo di gestione è destinato alla copertura di eventuali perdite di esercizio portate a nuovo. Quanto non utilizzato del risultato di esercizio deve essere accantonato in apposito fondo di riserva.
6. L'ARPA non può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento, fatte salve le ipotesi in cui sia consentito alle Aziende Unità Sanitarie Locali ai sensi della L.R. n. 50/1994.
Art. 23

(modificata lett. b) del comma 1 da art. 2 L.R. 30 luglio 1999 n. 18)

Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nel modo seguente:
a) per tutte le funzioni e le attività precedentemente svolte dai PMP e dai Servizi di Igiene pubblica delle Aziende-USL trasferite all'ARPA ai sensi della presente legge, mediante una quota percentuale del Fondo sanitario regionale che verrà erogata mensilmente alla Azienda-USL della città di Bologna la quale provvederà, a sua volta, al trasferimento all'ARPA;
b) per il finanziamento di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del precedente articolo 21, mediante istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
2. La Regione è altresì autorizzata a conferire all'ARPA ulteriori finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale se ed in quanto compatibili con la presente legge.
Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 24
Soppressione dei Presidi multizonali di prevenzione
1. Alla data di costituzione dell'ARPA sono soppressi i Presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla L.R. 7 settembre 1981, n. 33, recante "Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione".
2. L'esercizio delle funzioni e delle attività di cui agli artt. 5 e 19 della L.R. 33/81 è assicurato dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL presso le quali attualmente operano i Settori con tali competenze.
3. Le Commissioni per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui all'art. 15 della L.R. 33/81, operano presso le Sezioni provinciali dell'ARPA. La Giunta regionale con apposita direttiva disciplina i criteri per la composizione ed il funzionamento di tali Commissioni.
Art. 25
Assegnazione all'ARPA delle dotazioni organiche e del personale dal Servizio sanitario regionale
1. Sono assegnate all'ARPA, fin dalla sua costituzione, le dotazioni organiche in essere alla data del 1° gennaio 1994 dei settori chimici, fisici e biotossicologici dei PMP, indicate nell'Allegato 2.
2. Il personale dei settori dei PMP indicati al comma 1 è assegnato e trasferito all'ARPA fin dalla sua costituzione.
3. Sono assegnati, altresì, all'ARPA i posti delle dotazioni organiche dei Servizi di Igiene pubblica delle Aziende USL, individuati in base alla ricognizione effettuata sul personale adibito, alla data del 31 dicembre 1993, alle attività di cui al precedente art. 5 già di competenza delle Aziende-USL, comprese le attività laboratoristiche, trasferite all'ARPA ai sensi della presente legge. Tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unità, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite.
4. I posti individuati ed assegnati all'ARPA secondo i commi 1 e 3 sono soppressi dalle dotazioni organiche delle Aziende-USL.
5. Il personale delle Aziende-USL adibito in modo esclusivo alle attività trasferite di cui all'art. 5 è assegnato e trasferito all'ARPA sin dalla sua costituzione.
6. Il personale dei Servizi di Igiene pubblica delle Aziende-USL adibito in prevalenza alle attività trasferite di cui all'art. 5 è assegnato all'ARPA fin dalla sua costituzione.
7. Il personale dei Servizi di Igiene pubblica delle Aziende-USL addetto in modo non esclusivo alle attività trasferite all'ARPA può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva nei posti delle dotazioni organiche di pari profilo professionale, posizione funzionale e settore di attività o, ove prevista, disciplina, copribili presso l'ARPA e le Aziende-USL di appartenenza.
8. La Giunta regionale provvede ad assegnare e trasferire, secondo specifiche graduatorie, predisposte sulla base dei criteri previsti dalle normative vigenti in materia, il personale di cui al comma 6 all'ARPA o alle Aziende-USL.
9. Per un periodo di sei mesi dalla data di costituzione dell'ARPA e comunque fino alla organizzazione delle strutture amministrative dell'ARPA stessa, il trattamento economico del personale trasferito e assegnato all'ARPA è assicurato, in anticipazione, dagli Enti di provenienza.
10. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche dell'ARPA può essere utilizzato l'istituto della mobilità tra le pubbliche Amministrazioni secondo le norme vigenti.
Art. 26
Assegnazione all'ARPA delle dotazioni e del personale del Servizio meteorologico regionale
1. Fin dalla sua costituzione sono assegnati e trasferiti all'ARPA il personale, le dotazioni finanziarie, i beni, il patrimonio e le attrezzature nonché un numero di posti pari alla consistenza del personale, assegnati al Servizio meteorologico regionale dell'Emilia-Romagna alla data del 1° gennaio 1994.
2. Contestualmente al trasferimento di cui al comma 1 sono soppressi i corrispondenti posti del ruolo regionale ad esaurimento istituiti dall'art. 10 della L. R. 1 aprile 1993, n. 18 "Soppressione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione".
Art 26 bis
Disposizioni transitorie per il trattamento normativo dei Direttori generale, tecnico e amministrativo
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7 trovano applicazione anche per gli incarichi in essere all'entrata in vigore della medesima disposizione.
Assegnazione della quota del Fondo sanitario relativo all'anno 1995
abrogato
Termine per la prima definizione di convenzioni e accordi di programma
abrogato
Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPA
abrogato
Art. 30
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le norme, in particolare di cui alla L.R. 7 settembre 1981, n. 33 recante: "Organizzazione e funzionamento dei Presidi multizonali di prevenzione" e alla L.R. 4 maggio 1982, n. 19 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica", non compatibili con quanto disposto dalla presente legge.

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