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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 9

(già sostituito comma 7 e aggiunto comma 7 bis da art. 33 L.R. 14 aprile 2004 n. 7, poi modificato comma 1 da art. 16 L.R. 30 luglio 2015 n. 13)

Direttore generale
1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone in possesso di comprovate competenze nella direzione di organizzazioni complesse. Il Direttore generale dura in carica per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.
2. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'ARPA, di cui è il legale rappresentante.
3. Il Direttore generale assicura il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall'ARPA.
4. Il Direttore generale predispone e invia alla Regione una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni.
5. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico e da un Direttore amministrativo, che sono in posizione di staff ed esprimono parere obbligatorio sui provvedimenti da adottare. Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.
6. Il trattamento economico del Direttore generale, concordato di volta in volta tra le parti contraenti, è definito, con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento economico dei Direttori generali della Regione Emilia-Romagna, assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero i valori medi di mercato per figure equivalenti. Nell'ambito degli stessi criteri, il trattamento economico del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è definito in misura opportunamente ridotta rispetto a quello del Direttore generale.
7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico e al Direttore amministrativo si applica il trattamento normativo previsto rispettivamente per i Direttori generali della Giunta e per i dirigenti della Regione ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
7 bis. La valutazione annuale del Direttore generale dell'ARPA è effettuata dalla Giunta regionale.

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