LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 24 aprile 1995
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina le funzioni regionali in materia di protezione civile in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 .
2. Nell'esercizio di tali funzioni la Regione promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con gli Enti locali e la partecipazione degli Enti od Aziende pubbliche nonché delle organizzazioni del volontariato all'attività di protezione civile.
3. La Regione assume la protezione sociale dei cittadini, globale e complessiva, quale finalità prevalente per la realizzazione dei propri interventi volti alla tutela delle condizioni di salute e dell'incolumità della popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, delle infrastrutture pubbliche e delle attività produttive dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.