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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 24 aprile 1995

Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina le funzioni regionali in materia di protezione civile in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Sito esterno.
2. Nell'esercizio di tali funzioni la Regione promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con gli Enti locali e la partecipazione degli Enti od Aziende pubbliche nonché delle organizzazioni del volontariato all'attività di protezione civile.
3. La Regione assume la protezione sociale dei cittadini, globale e complessiva, quale finalità prevalente per la realizzazione dei propri interventi volti alla tutela delle condizioni di salute e dell'incolumità della popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, delle infrastrutture pubbliche e delle attività produttive dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

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