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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 24 aprile 1995

Art. 10
Mappe di rischio
1. La Regione, sentite le Province, definisce, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le mappe dei rischi presenti sul territorio regionale in base alla esposizione ed alla vulnerabilità specifica delle zone stesse, anche attraverso lo sviluppo in un quadro unitario delle previsioni degli specifici piani di settore.
2. Le mappe di rischio sono approvate dal Consiglio regionale.
3. Le mappe di rischio che contengono prescrizioni e vincoli, nonchè indirizzi e direttive, in ordine all'espletamento dell'attività di pianificazione territoriale ed urbanistica da parte delle Province e dei Comuni, sono approvate con le modalità previste all'art. 6 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e costituiscono variante al PTR ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della medesima legge.

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