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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 24 aprile 1995

Art. 16
Convenzioni
1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla presente legge può stipulare apposite convenzioni con Istituti universitari e di ricerca, con Enti od organi tecnici di natura pubblica, Aziende pubbliche e private ed Istituzioni scientifiche.
2. La Regione può altresì stipulare convenzioni con Enti pubblici, Aziende pubbliche e private, con organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale del volontariato al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile.
3. Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato seguono la disciplina di cui all'art. 10, della legge regionale n. 26/1993.

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