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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 24 aprile 1995

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina le funzioni regionali in materia di protezione civile in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Sito esterno.
2. Nell'esercizio di tali funzioni la Regione promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con gli Enti locali e la partecipazione degli Enti od Aziende pubbliche nonché delle organizzazioni del volontariato all'attività di protezione civile.
3. La Regione assume la protezione sociale dei cittadini, globale e complessiva, quale finalità prevalente per la realizzazione dei propri interventi volti alla tutela delle condizioni di salute e dell'incolumità della popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, delle infrastrutture pubbliche e delle attività produttive dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
Art. 2
Tipologia degli eventi calamitosi e degli interventi di protezione civile
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell' uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili in via ordinaria dalla Regione o singolarmente dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, utilizzando le risorse disponibili nell'ambito delle competenze proprie o delegate;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato della Regione e di altri Enti ed Amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
2. Nell'ambito di propria competenza, la Regione svolge interventi di carattere previsionale, preventivo, di soccorso di superamento dell'emergenza. Per gli interventi di soccorso e superamento dell'emergenza la Regione svolge compiti di collaborazione e di concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato.
3. Le attività di protezione civile di competenza della Regione sono realizzate ordinariamente attraverso il coordinamento degli interventi di tutte le strutture organizzative regionali che svolgono competenze in ambito di protezione civile, con particolare riguardo a quelle competenti in materia di ambiente, lavori pubblici, agricoltura, sanità, servizi sociali e trasporti. La presente legge disciplina le forme e le modalità del coordinamento unitario degli interventi di competenza delle strutture regionali.
Art. 3
Attività regionali di protezione civile
1. Sono attività regionali di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate, nonchè al superamento dell'emergenza esercitato mediante la realizzazione delle opere urgenti di assistenza e la riattivazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture essenziali.
2. Nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione, la Regione cura in particolare:
a) la realizzazione di sistemi per la rilevazione ed il controllo di fenomeni naturali o derivanti da attività antropiche, e il convenzionamento per farne uso;
b) le attività di censimento e di identificazione dei rischi presenti sul territorio regionale;
c) la realizzazione di mappe di pericolosità e di vulnerabilità a scala regionale e subregionale con redazione di piani di intervento mirati;
d) la predisposizione di programmi e progetti di intervento;
e) la formazione di una moderna coscienza di protezione civile attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi educativi e informativi nonchè la realizzazione di corsi di informazione, di formazione e di aggiornamento professionale per il personale adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile e per il personale proveniente dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
3. Nell'ambito dell'attività di concorso agli interventi di emergenza la Regione cura in particolare:
a) la predisposizione di piani di intervento in armonia con la pianificazione nazionale e provinciale di emergenza;
b) l'attivazione di collegamenti per radiocomunicazioni con frequenze radio dedicate;
c) l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed equipaggiamenti atti a garantire le attività di soccorso e prima assistenza.
4. La Regione favorisce il più efficace coordinamento delle iniziative in materia di protezione civile nel territorio regionale mediante la stipulazione di apposite convenzioni con gli Enti locali, le Aziende municipalizzate e consortili, i Consorzi di bonifica, le strutture operative di cui all'art.11 della legge n. 225/92 Sito esterno, e con soggetti pubblici e privati.
Titolo II
COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 4
Collaborazione con lo Stato, con le altre Regioni e con le altre componenti del Servizio nazionale di protezione civile
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione instaura un costante rapporto di collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, con le altre Regioni, con gli Enti locali e con ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata operante nell'ambito regionale con finalità di protezione civile.
2. La Regione, su richiesta e previa intesa con i competenti organi statali e delle Regioni interessate, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre regioni.
3. La Regione può addivenire ad intese con le altre Regioni ai fini dell'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con i piani e i programmi nazionali.
Art. 5
Partecipazione delle Province
1. Le Province concorrono alla organizzazione e alla realizzazione delle attività di protezione civile nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 13 della legge n. 225/1992 Sito esterno e fronteggiano gli eventi di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 2, con le proprie strutture.
2. Per tali finalità le Province possono dotarsi di una struttura di protezione civile ed assicurano, nell'ambito del proprio territorio, lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento, sulla base di uniformi metodologie, dei dati di rischio, anche al fine di metterli a disposizione della Regione per l'elaborazione e l'aggiornamento dei programmi regionali di previsione e di prevenzione, nonché della Prefettura e dei Comuni interessati per l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani provinciali e comunali d'emergenza;
b) predisposizione di programmi provinciali di previsione e di prevenzione attraverso gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale provinciale ovvero attraverso specifici piani di settore per le ipotesi di rischio che non costituiscono oggetto degli stessi, in armonia con i programmi nazionali e regionali, e relativa attuazione anche sulla base di intese con la Regione;
c) collaborazione alla predisposizione del piano provinciale di emergenza nell'ambito delle competenze demandate al Prefetto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 225/1992 Sito esterno;
d) costituzione di un Comitato provinciale di protezione civile con funzioni propositive e consultive.
3. Le metodologie per la rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati, di cui alla lettera a) del comma 2, sono individuate con direttive regionali da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le Province in accordo con i Comuni interessati e nel rispetto delle competenze demandate al Prefetto possono promuovere piani di protezione civile in ambiti sovracomunali.
5. Le Amministrazioni provinciali sono tenute a presentare alla Giunta regionale annualmente una relazione illustrativa atta a valutare i livelli di organizzazione permanente previsti a livello provinciale, ivi compresi quelli dei Comuni e delle Comunità montane per i rispettivi territori.
Art. 6
Partecipazione delle Comunità montane
1. Le Comunità montane concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile di competenza della Regione attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) raccolta dei dati e delle informazioni utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi e dei piani regionali e provinciali di previsione, prevenzione ed emergenza, sulla base delle direttive della Regione da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative alla attuazione degli interventi previsti nei predetti programmi e piani, con particolare riguardo alle attività rivolte alla previsione e prevenzione dei rischi idrogeologici, idraulici di valanghe e di incendi boschivi.
2. Le Comunità montane, in accordo con i Comuni interessati e sentita la Provincia territorialmente competente, predispongono piani intercomunali di protezione civile.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le Comunità montane possono dotarsi di una struttura di protezione civile e stipulare apposite convenzioni con Enti ed organismi pubblici.
Art. 7
Partecipazione dei Comuni
1. La Regione promuove il concorso dei Comuni alla realizzazione delle attività di protezione civile favorendo lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) l'approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di protezione civile, di norma stipulando convenzioni tra i Comuni, con particolare riguardo alle misure di emergenza ed agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 225/1992 Sito esterno;
b) raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione, e di emergenza;
c) collaborazione, da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali, alla attuazione degli interventi previsti nei predetti piani, secondo modalità e nel rispetto delle condizioni preventivamente concordate e recepite nei piani medesimi;
d) la predisposizione del piano comunale o intercomunale di protezione civile in conformità agli strumenti di programmazione e pianificazione a livello provinciale; per i Comuni montani provvedono le rispettive Comunità montane sulla base di quanto previsto al comma 2 dell'art. 6.
2. La Regione, anche tramite le Province competenti per territorio, assicura la necessaria collaborazione tecnica e organizzativa ai Comuni rivolta a favorire la istituzione e la disciplina delle strutture comunali di protezione civile.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune può stipulare apposite convenzioni con Enti od organismi pubblici e le organizzazioni di volontariato secondo quanto stabilito dall'art. 10 della L.R. 31 maggio 1993, n. 26.
Titolo III
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Art. 8
Programma regionale di previsione e prevenzione
1. La Regione provvede alla predisposizione ed attuazione dei programmi di previsione e prevenzione delle principali ipotesi di rischio in stretto raccordo con i piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno, nonchè con gli altri strumenti della pianificazione e programmazione territoriale regionale, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge n. 225/1992 Sito esterno.
2. Il programma regionale di previsione si basa sulle indicazioni programmatiche del PTR (piano territoriale regionale) e contiene in particolare:
a) la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni concernenti il territorio regionale, rilevati dai competenti enti e strutture regionali ai fini della sistematica individuazione e caratterizzazione di particolari rischi;
b) la predisposizione di studi e ricerche al fine di definire modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.
3. Il programma regionale di prevenzione, sulla base dei programmi regionali di settore, individua in particolare:
a) il fabbisogno di opere e di progetti d'intervento per prevenire, mitigare e fronteggiare le conseguenze di eventi calamitosi;
b) gli studi e le ricerche e le opportune attività formative ed informative.
4. I programmi di previsione e prevenzione sono approvati, sentito il Comitato regionale di protezione civile, con le modalità previste dall'art. 6 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e costituiscono variante al PTR ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della medesima legge.
Art. 9
Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza
1. La Regione, sulla base della mappa di pericolosità dei principali rischi, delle informazioni e dei dati previsionali utilizzati nell'ambito del programma regionale di previsione e prevenzione, in conformità ai singoli piani provinciali di emergenza predisposti dal Prefetto ai sensi dell'art. 14 della legge 225/92 Sito esterno, sentite le Province, approva il Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza nei settori di competenza per fronteggiare gli eventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, nonchè per assicurare il concorso regionale nell'attività di soccorso di competenza di organi statali in relazione agli eventi di cui alle lettere b) e c), comma 1, dello stesso articolo.
2. La Regione emana gli indirizzi regionali ed i principi direttivi in materia di protezione civile cui devono attenersi gli Enti locali. A tal fine predispone un modello di piano comunale o intercomunale di protezione civile, in armonia con quello predisposto dalla Prefettura, finalizzato a definire omogenee procedure e metodologie, per il supporto ai Comuni nella pianificazione degli interventi di emergenza.
3. Il Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza prevede in particolare:
a) la definizione delle forme di collaborazione e di concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato;
b) l'individuazione e l'organizzazione delle risorse umane e materiali di cui possono disporre la Regione, gli Enti locali e gli enti o organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile, da utilizzarsi per interventi di primo soccorso ed assistenza;
c) la realizzazione di una rete di collegamenti ed il raccordo tra le strutture preposte alla protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni, favorendo la costituzione di apposite sale operative presso gli Enti locali;
d) le modalità di raccordo organizzativo con le strutture sanitarie regionali;
e) le modalità di raccordo organizzativo e di collaborazione con le strutture operative nazionali di cui all'art. 11 della legge n. 225/1992 Sito esterno, operanti a livello regionale;
f) le modalità per l'attuazione, da parte degli Enti ed organismi pubblici preposti, degli interventi immediati di ripristino, anche provvisorio, delle infrastrutture pubbliche di competenza regionale;
g) le modalità per gli interventi immediati di ripristino, anche provvisorio, delle infrastrutture pubbliche di competenza regionale.
4. Il Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il Comitato regionale di protezione civile, viene comunicato agli organi nazionali e locali di protezione civile, ha durata quinquennale e viene sottoposto a verifiche ed integrazioni ogni qualvolta ritenuto necessario.
Art. 10
Mappe di rischio
1. La Regione, sentite le Province, definisce, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le mappe dei rischi presenti sul territorio regionale in base alla esposizione ed alla vulnerabilità specifica delle zone stesse, anche attraverso lo sviluppo in un quadro unitario delle previsioni degli specifici piani di settore.
2. Le mappe di rischio sono approvate dal Consiglio regionale.
3. Le mappe di rischio che contengono prescrizioni e vincoli, nonchè indirizzi e direttive, in ordine all'espletamento dell'attività di pianificazione territoriale ed urbanistica da parte delle Province e dei Comuni, sono approvate con le modalità previste all'art. 6 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e costituiscono variante al PTR ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della medesima legge.
Titolo IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Art. 11
Competenze della Giunta regionale e del suo Presidente
1. La Giunta regionale, oltre a predisporre i programmi, i piani e le mappe di rischio di cui alla presente legge, presenta periodicamente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi regionali di protezione civile.
2. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato cura la direzione unitaria delle attività di protezione civile di competenza regionale ed il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con le attività delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e delle altre componenti di protezione civile operanti nel territorio regionale.
3. In caso di eventi calamitosi in atto interessanti il territorio regionale, la Giunta regionale può affidare al suo Presidente o all'Assessore delegato il coordinamento delle strutture regionali necessarie per l'effettuazione degli interventi di competenza regionale in situazioni di emergenza, ivi compreso il Centro operativo regionale per la protezione civile di cui all'art. 15, individuando altresì i servizi e gli uffici che, in deroga all'ordinario assetto delle competenze, sono posti direttamente alle sue dipendenze per lo svolgimento di tutti gli interventi necessari. In tal caso il Presidente o l'Assessore delegato può altresì essere autorizzato ad emettere decreti indirizzati a tutti gli Enti o Aziende regionali per far fronte all'emergenza.
4. In tali ipotesi la Giunta può altresì autorizzare il Presidente o l'Assessore delegato a disporre la temporanea assegnazione di altro personale, idoneo per i compiti da svolgere, alle strutture impegnate nella realizzazione degli interventi.
5. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ravvisi che l'evento calamitoso, per intensità ed estensione debba essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari, secondo quanto previsto alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge 225/1992 Sito esterno.
6. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato quando l'evento calamitoso sia riconducibile alle ipotesi individuate dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2 e sia richiesto il concorso della Regione alle attività di protezione civile assicura l'immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali, assumendo la direzione unitaria degli interventi di competenza regionale secondo le disposizioni delle autorità statali competenti.
Art. 12
Comitato regionale di protezione civile
1. E' istituito il Comitato regionale di protezione civile composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente in materia di protezione civile, ovvero un suo delegato, che lo presiede;
b) il responsabile del Servizio regionale di protezione civile;
c) il direttore generale dell'Area regionale sanità e servizi sociali o suo delegato;
d) il Commissario di Governo o suo delegato;
e) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali dell'Emilia-Romagna o gli assessori provinciali delegati;
f) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, nonché i Sindaci di altri cinque Comuni designati dall'ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani) o rispettivi assessori delegati;
g) due Presidenti o loro delegati di Comunità montane designati dall'UNCEM Regionale;
h) l'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
i) l'Ispettore regionale del Corpo Forestale dello Stato;
l) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, designati dal Comitato regionale del volontariato;
m) un rappresentante dei centri provinciali della C.R.I. (associazione italiana della croce rossa) dell'Emilia-Romagna;
n) il responsabile regionale del Soccorso Alpino;
o) un rappresentante dei Consorzi di bonifica, designato dall'Unione regionale delle bonifiche;
p) un rappresentante delle Autorità di bacino.
2. Sono altresì invitati a partecipare alle sedute del Comitato:
a) i Prefetti delle province dell'Emilia-Romagna o loro delegati;
b) un rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile.
3. Il Presidente del Comitato regionale di protezione civile, tenendo conto degli argomenti che devono essere discussi, può disporre la partecipazione alle riunioni di esperti e, con voto consultivo, di rappresentanti di altri Enti o organismi eventualmente interessati.
4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario del Servizio regionale di protezione civile.
6. Il Comitato è organo consultivo permanente della Regione per assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri Enti, Amministrazioni e organismi operanti nella specifica materia. Esprime pareri consultivi su:
a) i programmi regionali di previsione e prevenzione e il piano regionale di concorso agli interventi di emergenza;
b) ogni altra questione che il Presidente del Comitato sottoponga al suo esame.
Art. 13
Struttura competente in materia di protezione civile
1. La struttura organizzativa competente in materia di protezione civile è adeguata al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla presente legge.
2. Le strutture organizzative, gli Enti e le Aziende regionali che svolgono interventi in ambito di protezione civile operano in collaborazione con la struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile e forniscono i dati in loro possesso inerenti l'attività di competenza.
Art. 14
Dirigente della struttura organizzativa regionale di protezione civile
1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile, per gli interventi indifferibili ed urgenti collegati a singole situazioni di emergenza di competenza regionale, opera in qualità di funzionario delegato.
2. Per far fronte agli adempimenti conseguenti all'accertamento di un grave stato di calamità, la Regione assicura la copertura della spesa per le prestazioni di lavoro straordinario che si rendano necessarie.
3. Nell'ipotesi disciplinata dal comma 3 dell'art. 11, il Presidente della Giunta o l'Assessore delegato può attribuire al dirigente preposto alla struttura organizzativa competente in materia di protezione civile, limitatamente alla durata della situazione eccezionale, la direzione del personale degli altri servizi e strutture regionali posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative poste temporaneamente a disposizione.
Art. 15
Centro operativo regionale per la protezione civile (C.O.R.)
1. La Giunta regionale provvede ad istituire, a norma dell'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, un gruppo di lavoro permanente costituente il "Centro operativo regionale per la protezione civile" (C.O.R.) e provvede a dotarlo delle necessarie attrezzature.
2. Il C.O.R. costituisce presidio continuativo della Regione finalizzato a:
a) assicurare il raccordo funzionale ed operativo in caso di emergenza con l'attività del Prefetto e delle altre componenti istituzionali di protezione civile;
b) acquisire tempestivamente notizie e dati circa le situazioni di pericolo e di danno, nonchè la natura dell'evento calamitoso e fornire informazioni circa la situazione di allarme ed emergenza seguendone l'andamento;
c) stabilire tempestivi contatti con i competenti organi nazionali della protezione civile e con i centri operativi e le varie componenti della protezione civile a livello regionale e subregionale.
Art. 16
Convenzioni
1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla presente legge può stipulare apposite convenzioni con Istituti universitari e di ricerca, con Enti od organi tecnici di natura pubblica, Aziende pubbliche e private ed Istituzioni scientifiche.
2. La Regione può altresì stipulare convenzioni con Enti pubblici, Aziende pubbliche e private, con organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale del volontariato al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile.
3. Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato seguono la disciplina di cui all'art. 10, della legge regionale n. 26/1993.
Art. 17
Accertamento situazioni di emergenza
1. Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco ne informa il Prefetto, il Presidente della Provincia competente ed il Presidente della Giunta regionale.
2. Qualora vi siano situazioni suscettibili di essere qualificate come emergenze in atto o potenziali, il dirigente del servizio regionale di protezione civile ne informa immediatamente la Giunta regionale, allerta il C.O.R. ed assicura l'immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali.
3. Il servizio regionale competente in materia di protezione civile, avvalendosi del C.O.R. e delle strutture regionali decentrate, acquisisce ogni informazione e dato utile per le valutazioni del caso, anche tramite l'effettuazione degli opportuni accertamenti e sopralluoghi.
Art. 18
Interventi urgenti
1. Al verificarsi di una situazione d'emergenza qualora siano necessari interventi o lavori urgenti ed indifferibili, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa sugli appositi capitoli stanziati nel bilancio regionale nella parte spesa dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto concerne le spese in conto capitale.
2. I lavori e le spese di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale in sede di ratifica entro novanta giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
Art. 19
Rilevazione sistematica dei danni
1. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali danneggiati di norma entro trenta giorni dal verificarsi della situazione di emergenza.
2. Nel caso di eventi calamitosi che producano danni di notevole vastità ed entità, i Comuni, le Comunità montane e le Province interessate, sulla base delle direttive regionali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia, e con le strutture tecniche regionali anche decentrate, procedono alla rilevazione sistematica dei danni intervenuti con particolare riferimento ai seguenti settori:
a) opere, beni e servizi pubblici di competenza regionale e degli Enti locali;
b) strutture e coltivazioni agricole;
c) attività produttive: industriali, artigianali, commerciali, turistiche e della pesca;
d) altri beni privati.
3. Qualora l'ambito in cui sono intervenuti i danni sia circoscritto ai singoli Comuni, alle attività di cui al comma 1 provvedono le rispettive Amministrazioni comunali.
Art. 20
Volontariato di protezione civile
1. La Regione promuove la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, stimolando iniziative di qualificazione.
2. Le organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile e la Regione favorisce la loro partecipazione alle attività di predisposizione ed attuazione di programmi di protezione civile.
3. La Regione favorisce altresì la partecipazione alle attività di cui ai commi 1 e 2 delle associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro che, pur non iscritte al Registro regionale del volontariato, sono inserite negli elenchi nazionali previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno e dai provvedimenti attuativi dell'art. 18 della legge 225/1992 Sito esterno.
4. Il Comitato regionale di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di cui alla L.R. n. 26/1993, costituisce lo strumento di partecipazione delle organizzazioni alle scelte regionali di promozione e sviluppo del volontariato di protezione civile.
Art. 21
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto disposto al comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 31/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 aprile 1995 PIER LUIGI BERSANI

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