Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 11
Competenze della Giunta regionale e del suo Presidente
1. La Giunta regionale, oltre a predisporre i programmi, i piani e le mappe di rischio di cui alla presente legge, presenta periodicamente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi regionali di protezione civile.
2. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato cura la direzione unitaria delle attività di protezione civile di competenza regionale ed il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con le attività delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e delle altre componenti di protezione civile operanti nel territorio regionale.
3. In caso di eventi calamitosi in atto interessanti il territorio regionale, la Giunta regionale può affidare al suo Presidente o all'Assessore delegato il coordinamento delle strutture regionali necessarie per l'effettuazione degli interventi di competenza regionale in situazioni di emergenza, ivi compreso il Centro operativo regionale per la protezione civile di cui all'art. 15, individuando altresì i servizi e gli uffici che, in deroga all'ordinario assetto delle competenze, sono posti direttamente alle sue dipendenze per lo svolgimento di tutti gli interventi necessari. In tal caso il Presidente o l'Assessore delegato può altresì essere autorizzato ad emettere decreti indirizzati a tutti gli Enti o Aziende regionali per far fronte all'emergenza.
4. In tali ipotesi la Giunta può altresì autorizzare il Presidente o l'Assessore delegato a disporre la temporanea assegnazione di altro personale, idoneo per i compiti da svolgere, alle strutture impegnate nella realizzazione degli interventi.
5. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ravvisi che l'evento calamitoso, per intensità ed estensione debba essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari, secondo quanto previsto alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge 225/1992 Sito esterno.
6. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato quando l'evento calamitoso sia riconducibile alle ipotesi individuate dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2 e sia richiesto il concorso della Regione alle attività di protezione civile assicura l'immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali, assumendo la direzione unitaria degli interventi di competenza regionale secondo le disposizioni delle autorità statali competenti.

Espandi Indice