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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 12
Comitato regionale di protezione civile
1. E' istituito il Comitato regionale di protezione civile composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente in materia di protezione civile, ovvero un suo delegato, che lo presiede;
b) il responsabile del Servizio regionale di protezione civile;
c) il direttore generale dell'Area regionale sanità e servizi sociali o suo delegato;
d) il Commissario di Governo o suo delegato;
e) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali dell'Emilia-Romagna o gli assessori provinciali delegati;
f) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, nonché i Sindaci di altri cinque Comuni designati dall'ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani) o rispettivi assessori delegati;
g) due Presidenti o loro delegati di Comunità montane designati dall'UNCEM Regionale;
h) l'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
i) l'Ispettore regionale del Corpo Forestale dello Stato;
l) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, designati dal Comitato regionale del volontariato;
m) un rappresentante dei centri provinciali della C.R.I. (associazione italiana della croce rossa) dell'Emilia-Romagna;
n) il responsabile regionale del Soccorso Alpino;
o) un rappresentante dei Consorzi di bonifica, designato dall'Unione regionale delle bonifiche;
p) un rappresentante delle Autorità di bacino.
2. Sono altresì invitati a partecipare alle sedute del Comitato:
a) i Prefetti delle province dell'Emilia-Romagna o loro delegati;
b) un rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile.
3. Il Presidente del Comitato regionale di protezione civile, tenendo conto degli argomenti che devono essere discussi, può disporre la partecipazione alle riunioni di esperti e, con voto consultivo, di rappresentanti di altri Enti o organismi eventualmente interessati.
4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario del Servizio regionale di protezione civile.
6. Il Comitato è organo consultivo permanente della Regione per assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri Enti, Amministrazioni e organismi operanti nella specifica materia. Esprime pareri consultivi su:
a) i programmi regionali di previsione e prevenzione e il piano regionale di concorso agli interventi di emergenza;
b) ogni altra questione che il Presidente del Comitato sottoponga al suo esame.

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