LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 13
Struttura competente in materia di protezione civile
1. La struttura organizzativa competente in materia di protezione civile è adeguata al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla presente legge.
2. Le strutture organizzative, gli Enti e le Aziende regionali che svolgono interventi in ambito di protezione civile operano in collaborazione con la struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile e forniscono i dati in loro possesso inerenti l'attività di competenza.