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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 14
Dirigente della struttura organizzativa regionale di protezione civile
1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile, per gli interventi indifferibili ed urgenti collegati a singole situazioni di emergenza di competenza regionale, opera in qualità di funzionario delegato.
2. Per far fronte agli adempimenti conseguenti all'accertamento di un grave stato di calamità, la Regione assicura la copertura della spesa per le prestazioni di lavoro straordinario che si rendano necessarie.
3. Nell'ipotesi disciplinata dal comma 3 dell'art. 11, il Presidente della Giunta o l'Assessore delegato può attribuire al dirigente preposto alla struttura organizzativa competente in materia di protezione civile, limitatamente alla durata della situazione eccezionale, la direzione del personale degli altri servizi e strutture regionali posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative poste temporaneamente a disposizione.

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