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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 15
Centro operativo regionale per la protezione civile (C.O.R.)
1. La Giunta regionale provvede ad istituire, a norma dell'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, un gruppo di lavoro permanente costituente il "Centro operativo regionale per la protezione civile" (C.O.R.) e provvede a dotarlo delle necessarie attrezzature.
2. Il C.O.R. costituisce presidio continuativo della Regione finalizzato a:
a) assicurare il raccordo funzionale ed operativo in caso di emergenza con l'attività del Prefetto e delle altre componenti istituzionali di protezione civile;
b) acquisire tempestivamente notizie e dati circa le situazioni di pericolo e di danno, nonchè la natura dell'evento calamitoso e fornire informazioni circa la situazione di allarme ed emergenza seguendone l'andamento;
c) stabilire tempestivi contatti con i competenti organi nazionali della protezione civile e con i centri operativi e le varie componenti della protezione civile a livello regionale e subregionale.

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