Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 16
Convenzioni
1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla presente legge può stipulare apposite convenzioni con Istituti universitari e di ricerca, con Enti od organi tecnici di natura pubblica, Aziende pubbliche e private ed Istituzioni scientifiche.
2. La Regione può altresì stipulare convenzioni con Enti pubblici, Aziende pubbliche e private, con organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale del volontariato al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile.
3. Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato seguono la disciplina di cui all'art. 10, della legge regionale n. 26/1993.

Espandi Indice