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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 18
Interventi urgenti
1. Al verificarsi di una situazione d'emergenza qualora siano necessari interventi o lavori urgenti ed indifferibili, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa sugli appositi capitoli stanziati nel bilancio regionale nella parte spesa dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto concerne le spese in conto capitale.
2. I lavori e le spese di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale in sede di ratifica entro novanta giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

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