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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 19
Rilevazione sistematica dei danni
1. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali danneggiati di norma entro trenta giorni dal verificarsi della situazione di emergenza.
2. Nel caso di eventi calamitosi che producano danni di notevole vastità ed entità, i Comuni, le Comunità montane e le Province interessate, sulla base delle direttive regionali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia, e con le strutture tecniche regionali anche decentrate, procedono alla rilevazione sistematica dei danni intervenuti con particolare riferimento ai seguenti settori:
a) opere, beni e servizi pubblici di competenza regionale e degli Enti locali;
b) strutture e coltivazioni agricole;
c) attività produttive: industriali, artigianali, commerciali, turistiche e della pesca;
d) altri beni privati.
3. Qualora l'ambito in cui sono intervenuti i danni sia circoscritto ai singoli Comuni, alle attività di cui al comma 1 provvedono le rispettive Amministrazioni comunali.

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