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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 2
Tipologia degli eventi calamitosi e degli interventi di protezione civile
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell' uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili in via ordinaria dalla Regione o singolarmente dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, utilizzando le risorse disponibili nell'ambito delle competenze proprie o delegate;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato della Regione e di altri Enti ed Amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
2. Nell'ambito di propria competenza, la Regione svolge interventi di carattere previsionale, preventivo, di soccorso di superamento dell'emergenza. Per gli interventi di soccorso e superamento dell'emergenza la Regione svolge compiti di collaborazione e di concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato.
3. Le attività di protezione civile di competenza della Regione sono realizzate ordinariamente attraverso il coordinamento degli interventi di tutte le strutture organizzative regionali che svolgono competenze in ambito di protezione civile, con particolare riguardo a quelle competenti in materia di ambiente, lavori pubblici, agricoltura, sanità, servizi sociali e trasporti. La presente legge disciplina le forme e le modalità del coordinamento unitario degli interventi di competenza delle strutture regionali.

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