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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 20
Volontariato di protezione civile
1. La Regione promuove la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, stimolando iniziative di qualificazione.
2. Le organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile e la Regione favorisce la loro partecipazione alle attività di predisposizione ed attuazione di programmi di protezione civile.
3. La Regione favorisce altresì la partecipazione alle attività di cui ai commi 1 e 2 delle associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro che, pur non iscritte al Registro regionale del volontariato, sono inserite negli elenchi nazionali previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno e dai provvedimenti attuativi dell'art. 18 della legge 225/1992 Sito esterno.
4. Il Comitato regionale di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di cui alla L.R. n. 26/1993, costituisce lo strumento di partecipazione delle organizzazioni alle scelte regionali di promozione e sviluppo del volontariato di protezione civile.

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