LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 20
Volontariato di protezione civile
1. La Regione promuove la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, stimolando iniziative di qualificazione.
2. Le organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile e la Regione favorisce la loro partecipazione alle attività di predisposizione ed attuazione di programmi di protezione civile.
3. La Regione favorisce altresì la partecipazione alle attività di cui ai commi 1 e 2 delle associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro che, pur non iscritte al Registro regionale del volontariato, sono inserite negli elenchi nazionali previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dai provvedimenti attuativi dell'art. 18 della legge 225/1992 .
4. Il Comitato regionale di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di cui alla L.R. n. 26/1993, costituisce lo strumento di partecipazione delle organizzazioni alle scelte regionali di promozione e sviluppo del volontariato di protezione civile.