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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3
Attività regionali di protezione civile
1. Sono attività regionali di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate, nonchè al superamento dell'emergenza esercitato mediante la realizzazione delle opere urgenti di assistenza e la riattivazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture essenziali.
2. Nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione, la Regione cura in particolare:
a) la realizzazione di sistemi per la rilevazione ed il controllo di fenomeni naturali o derivanti da attività antropiche, e il convenzionamento per farne uso;
b) le attività di censimento e di identificazione dei rischi presenti sul territorio regionale;
c) la realizzazione di mappe di pericolosità e di vulnerabilità a scala regionale e subregionale con redazione di piani di intervento mirati;
d) la predisposizione di programmi e progetti di intervento;
e) la formazione di una moderna coscienza di protezione civile attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi educativi e informativi nonchè la realizzazione di corsi di informazione, di formazione e di aggiornamento professionale per il personale adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile e per il personale proveniente dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
3. Nell'ambito dell'attività di concorso agli interventi di emergenza la Regione cura in particolare:
a) la predisposizione di piani di intervento in armonia con la pianificazione nazionale e provinciale di emergenza;
b) l'attivazione di collegamenti per radiocomunicazioni con frequenze radio dedicate;
c) l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed equipaggiamenti atti a garantire le attività di soccorso e prima assistenza.
4. La Regione favorisce il più efficace coordinamento delle iniziative in materia di protezione civile nel territorio regionale mediante la stipulazione di apposite convenzioni con gli Enti locali, le Aziende municipalizzate e consortili, i Consorzi di bonifica, le strutture operative di cui all'art.11 della legge n. 225/92 Sito esterno, e con soggetti pubblici e privati.

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