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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 5
Partecipazione delle Province
1. Le Province concorrono alla organizzazione e alla realizzazione delle attività di protezione civile nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 13 della legge n. 225/1992 Sito esterno e fronteggiano gli eventi di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 2, con le proprie strutture.
2. Per tali finalità le Province possono dotarsi di una struttura di protezione civile ed assicurano, nell'ambito del proprio territorio, lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento, sulla base di uniformi metodologie, dei dati di rischio, anche al fine di metterli a disposizione della Regione per l'elaborazione e l'aggiornamento dei programmi regionali di previsione e di prevenzione, nonché della Prefettura e dei Comuni interessati per l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani provinciali e comunali d'emergenza;
b) predisposizione di programmi provinciali di previsione e di prevenzione attraverso gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale provinciale ovvero attraverso specifici piani di settore per le ipotesi di rischio che non costituiscono oggetto degli stessi, in armonia con i programmi nazionali e regionali, e relativa attuazione anche sulla base di intese con la Regione;
c) collaborazione alla predisposizione del piano provinciale di emergenza nell'ambito delle competenze demandate al Prefetto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 225/1992 Sito esterno;
d) costituzione di un Comitato provinciale di protezione civile con funzioni propositive e consultive.
3. Le metodologie per la rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati, di cui alla lettera a) del comma 2, sono individuate con direttive regionali da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le Province in accordo con i Comuni interessati e nel rispetto delle competenze demandate al Prefetto possono promuovere piani di protezione civile in ambiti sovracomunali.
5. Le Amministrazioni provinciali sono tenute a presentare alla Giunta regionale annualmente una relazione illustrativa atta a valutare i livelli di organizzazione permanente previsti a livello provinciale, ivi compresi quelli dei Comuni e delle Comunità montane per i rispettivi territori.

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