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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 6
Partecipazione delle Comunità montane
1. Le Comunità montane concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile di competenza della Regione attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) raccolta dei dati e delle informazioni utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi e dei piani regionali e provinciali di previsione, prevenzione ed emergenza, sulla base delle direttive della Regione da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative alla attuazione degli interventi previsti nei predetti programmi e piani, con particolare riguardo alle attività rivolte alla previsione e prevenzione dei rischi idrogeologici, idraulici di valanghe e di incendi boschivi.
2. Le Comunità montane, in accordo con i Comuni interessati e sentita la Provincia territorialmente competente, predispongono piani intercomunali di protezione civile.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le Comunità montane possono dotarsi di una struttura di protezione civile e stipulare apposite convenzioni con Enti ed organismi pubblici.

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