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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 9
Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza
1. La Regione, sulla base della mappa di pericolosità dei principali rischi, delle informazioni e dei dati previsionali utilizzati nell'ambito del programma regionale di previsione e prevenzione, in conformità ai singoli piani provinciali di emergenza predisposti dal Prefetto ai sensi dell'art. 14 della legge 225/92 Sito esterno, sentite le Province, approva il Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza nei settori di competenza per fronteggiare gli eventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, nonchè per assicurare il concorso regionale nell'attività di soccorso di competenza di organi statali in relazione agli eventi di cui alle lettere b) e c), comma 1, dello stesso articolo.
2. La Regione emana gli indirizzi regionali ed i principi direttivi in materia di protezione civile cui devono attenersi gli Enti locali. A tal fine predispone un modello di piano comunale o intercomunale di protezione civile, in armonia con quello predisposto dalla Prefettura, finalizzato a definire omogenee procedure e metodologie, per il supporto ai Comuni nella pianificazione degli interventi di emergenza.
3. Il Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza prevede in particolare:
a) la definizione delle forme di collaborazione e di concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato;
b) l'individuazione e l'organizzazione delle risorse umane e materiali di cui possono disporre la Regione, gli Enti locali e gli enti o organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile, da utilizzarsi per interventi di primo soccorso ed assistenza;
c) la realizzazione di una rete di collegamenti ed il raccordo tra le strutture preposte alla protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni, favorendo la costituzione di apposite sale operative presso gli Enti locali;
d) le modalità di raccordo organizzativo con le strutture sanitarie regionali;
e) le modalità di raccordo organizzativo e di collaborazione con le strutture operative nazionali di cui all'art. 11 della legge n. 225/1992 Sito esterno, operanti a livello regionale;
f) le modalità per l'attuazione, da parte degli Enti ed organismi pubblici preposti, degli interventi immediati di ripristino, anche provvisorio, delle infrastrutture pubbliche di competenza regionale;
g) le modalità per gli interventi immediati di ripristino, anche provvisorio, delle infrastrutture pubbliche di competenza regionale.
4. Il Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il Comitato regionale di protezione civile, viene comunicato agli organi nazionali e locali di protezione civile, ha durata quinquennale e viene sottoposto a verifiche ed integrazioni ogni qualvolta ritenuto necessario.

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