Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 49

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 21 aprile 1995

Art. 1
1.
Il sesto comma dell'art. 10 della L.R. 18 agosto 1984 n. 44 è così sostituito:
"All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, le nomine e gli incarichi dei componenti del Gabinetto e delle Segreterie, di cui agli artt. 7, 8 e 9, sono prorogati per l'adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorso un mese dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto.".

Espandi Indice