LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 49
MODIFICA DELL'ART. 10 DELLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44
(Legge di pura modifica all'art. 10 della L.R. 18 agosto 1984 n. 44 ora abrogata da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 21 aprile 1995
Art. 1
1.
Il sesto comma dell'art. 10 della L.R. 18 agosto 1984 n. 44 è così sostituito:
"All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, le nomine e gli incarichi dei componenti del Gabinetto e delle Segreterie, di cui agli artt. 7, 8 e 9, sono prorogati per l'adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorso un mese dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto.".