LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 46
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DI CRINALE ALTA VAL PARMA E CEDRA
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 , a seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 (Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano), la denominazione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, istituito con la presente legge è sostituita come segue: "Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma". Nelle more dell'approvazione del Piano territoriale del Parco, il nuovo perimetro e la zonizzazione sono individuati nella cartografia allegata alla medesima L.R. 14 aprile 2004, n. 7 .
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 27 aprile 1995
INDICE
Art. 1 - Istituzione del parco regionale e finalità
Art. 2 -
Norme di salvaguardia
Art. 3 -
Strumenti di pianificazione
Art. 4 -
Ente di gestione
Art. 5
Comitato tecnico-scientifico
Art. 6 -
Attuazione del parco
Art. 7 -
Convenzioni
Art. 8 -
Indennizzi
Art. 9 -
Vigilanza e sanzioni
Art. 10 -
Disposizioni finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del parco regionale e finalità
1. Con la presente legge è istituito il Parco regionale dell'Alta Val Parma e Cedra. Il perimetro del parco ricade nell'ambito territoriale dei Comuni di Monchio delle Corti e di Corniglio ed è individuato nella cartografia allegata alla presente legge. Alla sua determinazione definitiva ed alla zonizzazione si procederà in sede di approvazione del piano territoriale del parco.
2. Finalità del parco sono:
a) la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche naturali con particolare riguardo a:
- specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zoocenosi, loro habitat, specialmente se rari o in via di estinzione,
- habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui grandi percorsi migratori della stessa,
- biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico, paesaggistico;
b) la qualificazione e la promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale, anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente;
c) la promozione di attività educative, di formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo interdisciplinare;
d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali e compatibili con esse.
3. La Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Parma, la Comunità montana appennino Parma Est, i Comuni di Corniglio e di Monchio delle Corti e gli enti pubblici operanti nel territorio del parco uniformano la loro azione agli obiettivi di tutela e recupero dell'ambiente naturale e di sviluppo socio-economico delle popolazioni indicate dalla presente legge.
Art. 2
Norme di salvaguardia
1. Al parco istituito ai sensi dell'art. 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 5 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 modificata e integrata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40 e, in particolare, nelle zone di parco e preparco è vietata qualsiasi azione diretta o indiretta che modifichi lo stato dei laghi naturali e seminaturali, dei prati umidi, delle sorgenti e delle rupi ofiolitiche.
Art. 3
Strumenti di pianificazione
1. Il piano territoriale del parco è disciplinato dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.
2. L'articolazione in zone territoriali omogenee dovrà essere effettuata sulla base delle caratteristiche del patrimonio naturale assegnando priorità di tutela alle seguenti tipologie ambientali: laghi naturali e seminaturali, prati umidi, sorgenti e rupi ofiolitiche.
3. Sulla base dei parametri di cui al comma precedente il piano territoriale del parco potrà:
a) individuare ulteriori zone da destinarsi a parco (zone A, B o C) collocate all'interno del preparco con riguardo anche alle aree del demanio regionale;
b) estendere l'area di parco sulla base delle previsioni dei Piani regolatori generali vigenti ai fini di una definizione coerente ed organica. I perimetri dovranno attenersi a limiti ben riconoscibili sul terreno.
4. Le determinazioni del piano territoriale del parco fanno salve le utilizzazioni e le destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia e ai sensi del comma 7 dell'art. 7 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.
5. Alle previsioni del piano territoriale del parco si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 55 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, dalla data di adozione e fin dalla sua approvazione. Fino all'approvazione del piano valgono inoltre le disposizioni del Piano territoriale paesistico regionale.
6. L'efficacia del piano territoriale del parco è disciplinata dall'art. 12 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.
Art. 4
Ente di gestione
1. L'Ente di gestione del parco è un Consorzio obbligatorio costituito fra la Provincia di Parma, la Comunità montana Appennino Parma Est, i Comuni di Corniglio e di Monchio delle Corti e altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del parco medesimo ai sensi dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e degli articoli 10 e 11 della L.R. 40/92.
2. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 40/92, la Giunta regionale approva l'atto di costituzione del Consorzio di gestione del parco entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Parma, di concerto con gli altri Enti di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 40/92 gli Enti costituenti il Consorzio provvedono all'approvazione dello Statuto entro tre mesi dalla data di costituzione dell'Ente di gestione.
4. Il Consorzio procede alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi del parco e ne garantisce la corretta gestione, attraverso i suoi organi, come identificati dagli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92, fatto salvo quanto specificato nella presente legge.
Art. 5
Comitato tecnico-scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico del parco è disciplinato dall'art. 15 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92. Lo Statuto dell'Ente di gestione ne definisce la composizione.
Art. 6
Attuazione del parco
1. Sono strumenti attuativi del parco: il programma di sviluppo, il progetto di intervento particolareggiato, il Regolamento, come disciplinati dagli articoli 16, 18 e 20 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.
Art. 7
Convenzioni
1. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l'Ente di gestione del parco stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati.
2. Le convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l'organismo che ne cura la gestione, nonchè gli eventuali incentivi mediante l'erogazione dei quali ci si propone di operare il mantenimento e la valorizzazione.
3. Convenzioni specifiche per la gestione di particolari attività del parco possono essere stipulate da parte dell'Ente di gestione con soggetti pubblici e privati.
Art. 8
Indennizzi
1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell'art. 30 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.
Art. 9
Vigilanza e sanzioni
1. L'attività di vigilanza è disciplinata dall'art. 31 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.
2. Sono previste le sanzioni di cui all'art. 32 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.
Art. 10
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 aprile 1995 PIER LUIGI BERSANI