Istituzione del parco regionale e finalità
1. Con la presente legge è istituito il parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma. Il perimetro ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Monchio delle Corti, Corniglio, Tizzano Val Parma e Neviano degli Arduini, come da cartografia Allegato A.
2. Le finalità del parco sono:
a) la valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale di montagna connesso alle produzioni tipiche con particolare riguardo al Parmigiano-Reggiano;
b) la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni di qualità e delle attività agricole condotte secondo i criteri di sostenibilità;
c) la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche naturali con particolare riguardo a:
- specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zoocenosi, loro habitat, specialmente se rari o in via di estinzione;
- habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui grandi percorsi migratori della stessa;
- biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico, paesaggistico;
d) la qualificazione e la promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale, anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente;
e) la promozione di attività educative, di formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo interdisciplinare;
f) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali e compatibili con esse.
3. La Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Parma, l'Unione montana appennino Parma Est, i Comuni di Corniglio, di Tizzano Val Parma, di Monchio delle Corti e Neviano degli Arduini, nonché gli enti pubblici operanti nel territorio del parco uniformano la loro azione agli obiettivi di tutela e recupero dell'ambiente naturale e di sviluppo socio-economico delle popolazioni indicate dalla presente legge.
Art. 1 bis
Obiettivi gestionali e misure di incentivazione
1. Obiettivi gestionali del parco sono:
a) coinvolgimento delle aziende agricole operanti sul territorio dell'area protetta e delle loro associazioni professionali alle scelte di programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco nelle forme e nei modi definiti dallo Statuto dell'Ente di gestione e dall'articolo 33 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del Sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000);
b) valorizzazione dei prodotti agro-ambientali locali e sostegno alle attività agricole eco-compatibili;
c) realizzazione di un sistema integrato nel territorio dell'Unione montana Appennino Parma Est per la conservazione e lo sviluppo sostenibile fra Parco nazionale, Parco regionale, paesaggio naturale e seminaturale protetto, SIC, ZPS;
d) coinvolgimento delle associazioni locali di cacciatori nella gestione faunistico-venatoria dell'area contigua di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e), della legge regionale 6/2005;
e) monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali e allo status di conservazione delle specie animali e vegetali, con particolare riguardo per le specie di interesse comunitario;
f) gestione delle popolazioni faunistiche al fine di assicurare la funzionalità ecologica e la vocazione agricola del territorio.
2. Le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del Parco sono:
a) il sostegno alle produzioni tipiche e locali attraverso la valorizzazione del paesaggio del Parmigiano-Reggiano;
b) il sostegno per il recupero degli edifici storici, rurali e dei borghi;
c) il sostegno alle attività agricole tipiche;
d) la valorizzazione delle stazioni per gli sport invernali esistenti finalizzata alla promozione del turismo pluristagionale sostenibile e compatibile con le finalità del Parco.
Norme di salvaguardia
1. Al parco istituito ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Con riferimento alle zone di parco, è vietato:
a) introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati, d'intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il piano territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di lotta biologica;
b) eseguire nuove attività edilizie ed impiantistiche.
3. Tra le attività vietate di cui alla lettera b) del comma 2 non rientrano:
1) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e del disinquinamento del territorio;
2) gli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario a norma della legislazione vigente;
3) gli interventi edilizi a fini abitativi e produttivi esclusivamente in funzione del recupero dell'edilizia esistente.
4. Tra le attività ammesse di cui al comma 3 sono comunque compresi gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo volumetrico del 20 per cento. Sono ammessi interventi volti all'approntamento di ricoveri stagionali precari per l'esercizio della pastorizia.
5. Con riferimento alle aree contigue di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 6 del 2005:
a) si applicano le norme degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
b) sono mantenute le oasi di protezione della fauna e le zone di ripopolamento e cattura istituite ai sensi della legislazione vigente.
Strumenti di pianificazione
2. L'articolazione in zone territoriali omogenee dovrà essere effettuata sulla base delle caratteristiche del patrimonio naturale assegnando priorità di tutela alle seguenti tipologie ambientali: laghi naturali e seminaturali, prati umidi, sorgenti e rupi ofiolitiche.
3. abrogato.
4. Le determinazioni del piano territoriale del parco fanno salve le utilizzazioni e le destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia e ai sensi del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 6 del 2005.
Ente di gestione
1. abrogato.
Comitato tecnico-scientifico
Attuazione del parco
1. abrogato.
Convenzioni
1. abrogato.
Indennizzi
Vigilanza e sanzioni
Norme transitorie e finali
1. abrogato.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.