Istituzione del parco regionale e finalità
1. Con la presente legge è istituito il parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma. Il perimetro ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Monchio delle Corti, Corniglio, Tizzano Val Parma e Neviano degli Arduini, come da cartografia Allegato A.
2. Le finalità del parco sono:
a) la valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale di montagna connesso alle produzioni tipiche con particolare riguardo al Parmigiano-Reggiano;
b) la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni di qualità e delle attività agricole condotte secondo i criteri di sostenibilità;
c) la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche naturali con particolare riguardo a:
- specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zoocenosi, loro habitat, specialmente se rari o in via di estinzione;
- habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui grandi percorsi migratori della stessa;
- biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico, paesaggistico;
d) la qualificazione e la promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale, anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente;
e) la promozione di attività educative, di formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo interdisciplinare;
f) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali e compatibili con esse.
3. La Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Parma, l'Unione montana appennino Parma Est, i Comuni di Corniglio, di Tizzano Val Parma, di Monchio delle Corti e Neviano degli Arduini, nonché gli enti pubblici operanti nel territorio del parco uniformano la loro azione agli obiettivi di tutela e recupero dell'ambiente naturale e di sviluppo socio-economico delle popolazioni indicate dalla presente legge.