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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/06/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato26/11/2020
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato03/06/2019
6. Testo Coordinato27/12/2018
7. Testo Coordinato16/03/2018
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato17/07/2014
11. Testo Coordinato27/06/2014
12. Testo Coordinato24/10/2013
13. Testo Coordinato12/02/2010
14. Testo Coordinato30/11/2009
15. Testo Coordinato21/12/2007
16. Testo Coordinato26/07/2007
17. Testo Coordinato22/12/2005
18. Testo Coordinato28/12/2004
19. Testo Coordinato28/07/2004
20. Testo Originale25/05/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 22/01/1998

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 47

INTERVENTI PER FAVORIRE L'ISTITUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DEI MERCATI E DEI CENTRI AGRO-ALIMENTARI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 7 NOVEMBRE 1979, N. 42, E 24 DICEMBRE 1981, N. 49

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 gennaio 1998 n. 1 Sito esterno

Art. 4
Concessione dei contributi
1. I contributi di cui alla lett. a) dell'art. 1 sono concessi nella misura fino al sessanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la progettazione, l'acquisizione delle aree, la realizzazione delle opere e dei lotti funzionali delle stesse e l'acquisto delle attrezzature da installare.
2. Le spese per l'acquisizione delle aree sono ammesse a contributo nel limite massimo del costo delle stesse valutato con i criteri e parametri di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno, e relativi provvedimenti regionali di attuazione.
3. Le spese tecniche per progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori sono ammesse a contributo per un importo non superiore alla misura prevista per le analoghe spese nei progetti delle opere pubbliche, attualmente stabilita dall'art. 14 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10.
4. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con contributi previsti da leggi nazionali a condizione che il cumulo dei contributi stessi non superi il settantacinque per cento della spesa ammissibile, o con contributi previsti da provvedimenti CEE nel rispetto dei limiti stabiliti dal Regolamento n. 355/77 del Consiglio delle Comunità Europee.

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