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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/05/2021
2. Testo Coordinato29/05/2020
3. Testo Coordinato06/11/2019
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato27/12/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato18/07/2017
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato15/07/2016
10. Testo Coordinato30/05/2016
11. Testo Coordinato29/12/2015
12. Testo Coordinato30/07/2015
13. Testo Coordinato24/07/2014
14. Testo Coordinato24/07/2014
15. Testo Coordinato30/06/2014
16. Testo Coordinato13/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato12/02/2010
19. Testo Coordinato24/12/2009
20. Testo Coordinato30/11/2009
21. Testo Coordinato30/10/2008
22. Testo Coordinato28/07/2006
23. Testo Coordinato27/07/2005
24. Testo Coordinato18/02/2005
25. Testo Coordinato28/12/2004
26. Testo Coordinato28/07/2004
27. Testo Coordinato15/04/2004
28. Testo Coordinato20/01/2004
29. Testo Coordinato20/01/2004
30. Testo Coordinato13/03/2003
31. Testo Coordinato13/03/2003
32. Testo Originale26/04/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 22/01/1998

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 47

INTERVENTI PER FAVORIRE L'ISTITUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DEI MERCATI E DEI CENTRI AGRO-ALIMENTARI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 7 NOVEMBRE 1979, N. 42, E 24 DICEMBRE 1981, N. 49

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 gennaio 1998 n. 1 Sito esterno

Art. 6
Revoca dei contributi
1. La Giunta regionale provvede, in caso di mancata realizzazione delle iniziative ammesse a contributo o di realizzazione in difformità dalle condizioni per cui furono ammesse a contributo, alla revoca del contributo assegnato.
2. La Giunta regionale può assegnare, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, le somme resesi disponibili a favore delle altre iniziative identificate in subordine nella delibera di finanziamento o a favore delle stesse iniziative già ammesse a contributo qualora l'importo percentuale da erogare sulla spesa ammissibile non sia superiore ai limiti indicati all'art. 4 della presente legge.

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