LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 47
INTERVENTI PER FAVORIRE L'ISTITUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DEI MERCATI E DEI CENTRI AGRO-ALIMENTARI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 7 NOVEMBRE 1979, N. 42, E 24 DICEMBRE 1981, N. 49
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 27 aprile 1995
Art. 3
Indirizzi e determinazione dei criteri per la concessione dei contributi
1. La Giunta regionale stabilisce il termine di presentazione delle richieste di contributo ed approva il programma annuale degli interventi da finanziare tenuto conto delle indicazioni programmatiche adottate ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30 maggio 1975, n. 38, concernente la disciplina del commercio nei mercati all'ingrosso.
2. Nella concessione dei contributi viene attribuita priorità:
a) alla valenza nazionale, regionale, provinciale riconosciuta ai singoli mercati o centri agro-alimentari all'ingrosso nell'ambito della programmazione settoriale;
b) ai progetti esecutivi rispetto ai progetti di massima.
3. Sono inoltre considerati prioritari gli interventi volti a:
a) realizzare sistemi informativi ed informatici nei mercati e fra i mercati;
b) acquistare ed installare attrezzature per l'automazione dei servizi, con particolare riguardo alla realizzazione della logistica interna;
c) realizzare lavori di adeguamento delle strutture alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza.