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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 47

INTERVENTI PER FAVORIRE L'ISTITUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DEI MERCATI E DEI CENTRI AGRO-ALIMENTARI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 7 NOVEMBRE 1979, N. 42, E 24 DICEMBRE 1981, N. 49

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 27 aprile 1995

Art. 5
Modalità di erogazione dei finanziamenti
1. I contributi di cui alla lett. a) dell'art. 1 vengono erogati secondo le modalità di cui all'art. 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.
2. La parte di contributo riguardante l'acquisto di attrezzature da installare può essere erogata in una unica soluzione previa presentazione della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento del costo.
3. I contributi di cui alla lett. b) dell'art. 1 vengono erogati in una unica soluzione a seguito dell'invio alla Regione della documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori al preventivo, il contributo viene ridotto in misura proporzionale.

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