LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 47
INTERVENTI PER FAVORIRE L'ISTITUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DEI MERCATI E DEI CENTRI AGRO-ALIMENTARI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 7 NOVEMBRE 1979, N. 42, E 24 DICEMBRE 1981, N. 49
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 27 aprile 1995
Art. 6
Revoca dei contributi
1. La Giunta regionale provvede, in caso di mancata realizzazione delle iniziative ammesse a contributo o di realizzazione in difformità dalle condizioni per cui furono ammesse a contributo, alla revoca del contributo assegnato.
2. La Giunta regionale può assegnare, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, le somme resesi disponibili a favore delle altre iniziative identificate in subordine nella delibera di finanziamento o a favore delle stesse iniziative già ammesse a contributo qualora l'importo percentuale da erogare sulla spesa ammissibile non sia superiore ai limiti indicati all'art. 4 della presente legge.