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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 48

MODIFICHE DELLA L.R. 15 LUGLIO 1994, N. 28 "DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 27 aprile 1995

Art. 1
1.
L'art. 3 della L.R. n. 28 del 1994 è così sostituito:
"Art. 3
Conversione delle autorizzazioni di cui allabrogata legge 19 maggio 1976, n. 398
1. I Comuni effettuano la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dellabrogata legge 19 maggio 1976, n. 398, nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 dellart. 2 della legge statale.
2. La conversione dellautorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 398 del 1976 nella autorizzazione prevista dal comma 3 dellart. 2 della legge statale è effettuata dal Sindaco del Comune di residenza o dal Sindaco del Comune capoluogo di Provincia, ovvero dai Sindaci dei Comuni ove hanno sede i posteggi precedentemente autorizzati ai sensi della legge n. 398 del 1976.
3. La conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 398 del 1976 nellautorizzazione di cui al comma 4 dellarticolo 2 della legge statale è effettuata:
a) dal Sindaco del Comune di residenza, se linteressato risiede nellambito del territorio regionale;
b) dal Sindaco di uno dei Comuni capoluogo di Provincia, scelto dallinteressato, se questi risiede fuori dal territorio regionale.
4. Per ottenere la conversione, linteressato provvede ad inviare comunicazione al Comune sede di posteggio entro i termini e con le modalità previste dallart. 19 del DM 4 giugno 1993, n. 248 e successive variazioni.
5. Coloro che avessero già inoltrato una unica comunicazione di conversione al Comune di residenza o al Comune capoluogo di Provincia possono provvedere allinoltro di ulteriore comunicazione, ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione ai Comuni predetti i quali, se hanno già ottemperato, provvederanno alla revoca della precedente autorizzazione rilasciata per conversione ed al rilascio di nuova autorizzazione in sede di conversione limitatamente al posteggio in essi esistente.
6. I Comuni che hanno provveduto alla conversione dellautorizzazione devono darne immediata comunicazione alla Regione, alla Camera di commercio competente per territorio, al Comune che ha rilasciato lautorizzazione se diverso e, nel caso in cui lautorizzazione convertita sia posseduta dal titolare di concessione di posteggio sito in altro comune, anche al Comune interessato. I Comuni effettuano la comunicazione mediante invio di una copia del documento relativo allautorizzazione secondo le modalità previste dal comma 9 dellart. 19 del DM n. 248 del 1993.".

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