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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 48

MODIFICHE DELLA L.R. 15 LUGLIO 1994, N. 28 "DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 27 aprile 1995

Art. 2
1.
Lart. 14 della L.R. n. 28 del 1994 è così s ostituito:
"Art. 14
Norme transitorie e finali
1. I Comuni possono provvedere, con concessione decennale, allassegnazione dei posteggi che si sono resi liberi prima dellentrata in vigore del DM 4 giugno 1993, n. 248, nelle aree destinate allesercizio dellattività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellart. 1 della legge statale, dandone immediata comunicazione alla Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi.
2. Entro e non oltre il 15 dicembre 1995 i Comuni procedono allassegnazione a sanatoria dei posteggi disponibili, sulla base dei criteri di seguito indicati:
a) direttamente agli operatori ai quali, prima dellentrata in vigore del DM n. 248 del 1993, sia stata resa nota, con atto formale, lassegnazione del posteggio ed ai quali non sia stata successivamente rilasciata regolare concessione decennale;
b) per i restanti posteggi, lassegnazione avviene a favore dei frequentatori occasionali, a condizione che abbiano maturato presenze nellanno che precede la predetta data di entrata in vigore del DM n. 248 del 1993, sulla base del maggior numero di presenze maturate nei cinque anni antecedenti la stessa data ed in caso di paritଠsulla base dellanzianità di iscrizione dei soggetti medesimi al registro delle ditte;
c) nel caso di cui alla lett. a) gli operatori debbono avere frequentato regolarmente il mercato nellanno che precede lentrata in vigore del DM n. 248 del 1993, mentre, nel caso di cui alla lett. b), la frequenza è attestata dal regolare pagamento della tassa di concessione di suolo pubblico o dalla registrazione delle presenze attuata dai competenti uffici comunali.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, i Comuni provvedono, a sanatoria, allistituzione di mercati e fiere originariamente sorti come manifestazioni autorizzate ai sensi della L.R. 26 maggio 1980, n. 43, concernente lordinamento delle fiere, mostre ed esposizioni e disciplina degli enti fieristici, individuando lampiezza complessiva delle aree, i posteggi e la relativa superficie, procedendo inoltre, sempre a sanatoria, allassegnazione dei posteggi sulla base dei criteri di seguito indicati:
a) per le aree di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellart. 1 della legge statale, direttamente agli assegnatari dei posteggi, o comunque a coloro che ne siano stati per ultimo assegnatari;
b) per le aree di cui al comma 7 dellart. 2 della legge statale sulla base del maggior numero di presenze, intese come effettiva partecipazione alla manifestazione concretizzatasi con lassegnazione del posteggio, maturate nei cinque anni antecedenti lentrata in vigore del DM n. 248 del 1993, ed in caso di paritଠsulla base dellanzianità di iscrizione dei soggetti medesimi al registro delle ditte.
4. Lapplicazione della disciplina transitoria di cui al presente articolo avviene in deroga alla disciplina dettata dagli indirizzi regionali in materia di istituzione, funzionamento, soppressione e spostamento della data di svolgimento dei mercati e delle fiere locali.
5. Fino allelezione del Consiglio provinciale di Rimini, tutte le funzioni che la presente legge demanda alla Provincia di Rimini sono esercitate dal Circondario di Rimini.".

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