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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 48

MODIFICHE DELLA L.R. 15 LUGLIO 1994, N. 28 "DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 27 aprile 1995

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'art. 3 della L.R. 15 luglio 1994, n. 28
Art. 2 - Sostituzione dell'art. 14 della L.R. 15 luglio 1994, n. 28
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'art. 3 della L.R. n. 28 del 1994 è così sostituito:
"Art. 3
Conversione delle autorizzazioni di cui allabrogata legge 19 maggio 1976, n. 398
1. I Comuni effettuano la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dellabrogata legge 19 maggio 1976, n. 398, nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 dellart. 2 della legge statale.
2. La conversione dellautorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 398 del 1976 nella autorizzazione prevista dal comma 3 dellart. 2 della legge statale è effettuata dal Sindaco del Comune di residenza o dal Sindaco del Comune capoluogo di Provincia, ovvero dai Sindaci dei Comuni ove hanno sede i posteggi precedentemente autorizzati ai sensi della legge n. 398 del 1976.
3. La conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 398 del 1976 nellautorizzazione di cui al comma 4 dellarticolo 2 della legge statale è effettuata:
a) dal Sindaco del Comune di residenza, se linteressato risiede nellambito del territorio regionale;
b) dal Sindaco di uno dei Comuni capoluogo di Provincia, scelto dallinteressato, se questi risiede fuori dal territorio regionale.
4. Per ottenere la conversione, linteressato provvede ad inviare comunicazione al Comune sede di posteggio entro i termini e con le modalità previste dallart. 19 del DM 4 giugno 1993, n. 248 e successive variazioni.
5. Coloro che avessero già inoltrato una unica comunicazione di conversione al Comune di residenza o al Comune capoluogo di Provincia possono provvedere allinoltro di ulteriore comunicazione, ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione ai Comuni predetti i quali, se hanno già ottemperato, provvederanno alla revoca della precedente autorizzazione rilasciata per conversione ed al rilascio di nuova autorizzazione in sede di conversione limitatamente al posteggio in essi esistente.
6. I Comuni che hanno provveduto alla conversione dellautorizzazione devono darne immediata comunicazione alla Regione, alla Camera di commercio competente per territorio, al Comune che ha rilasciato lautorizzazione se diverso e, nel caso in cui lautorizzazione convertita sia posseduta dal titolare di concessione di posteggio sito in altro comune, anche al Comune interessato. I Comuni effettuano la comunicazione mediante invio di una copia del documento relativo allautorizzazione secondo le modalità previste dal comma 9 dellart. 19 del DM n. 248 del 1993.".
Art. 2
1.
Lart. 14 della L.R. n. 28 del 1994 è così s ostituito:
"Art. 14
Norme transitorie e finali
1. I Comuni possono provvedere, con concessione decennale, allassegnazione dei posteggi che si sono resi liberi prima dellentrata in vigore del DM 4 giugno 1993, n. 248, nelle aree destinate allesercizio dellattività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellart. 1 della legge statale, dandone immediata comunicazione alla Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi.
2. Entro e non oltre il 15 dicembre 1995 i Comuni procedono allassegnazione a sanatoria dei posteggi disponibili, sulla base dei criteri di seguito indicati:
a) direttamente agli operatori ai quali, prima dellentrata in vigore del DM n. 248 del 1993, sia stata resa nota, con atto formale, lassegnazione del posteggio ed ai quali non sia stata successivamente rilasciata regolare concessione decennale;
b) per i restanti posteggi, lassegnazione avviene a favore dei frequentatori occasionali, a condizione che abbiano maturato presenze nellanno che precede la predetta data di entrata in vigore del DM n. 248 del 1993, sulla base del maggior numero di presenze maturate nei cinque anni antecedenti la stessa data ed in caso di paritଠsulla base dellanzianità di iscrizione dei soggetti medesimi al registro delle ditte;
c) nel caso di cui alla lett. a) gli operatori debbono avere frequentato regolarmente il mercato nellanno che precede lentrata in vigore del DM n. 248 del 1993, mentre, nel caso di cui alla lett. b), la frequenza è attestata dal regolare pagamento della tassa di concessione di suolo pubblico o dalla registrazione delle presenze attuata dai competenti uffici comunali.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, i Comuni provvedono, a sanatoria, allistituzione di mercati e fiere originariamente sorti come manifestazioni autorizzate ai sensi della L.R. 26 maggio 1980, n. 43, concernente lordinamento delle fiere, mostre ed esposizioni e disciplina degli enti fieristici, individuando lampiezza complessiva delle aree, i posteggi e la relativa superficie, procedendo inoltre, sempre a sanatoria, allassegnazione dei posteggi sulla base dei criteri di seguito indicati:
a) per le aree di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellart. 1 della legge statale, direttamente agli assegnatari dei posteggi, o comunque a coloro che ne siano stati per ultimo assegnatari;
b) per le aree di cui al comma 7 dellart. 2 della legge statale sulla base del maggior numero di presenze, intese come effettiva partecipazione alla manifestazione concretizzatasi con lassegnazione del posteggio, maturate nei cinque anni antecedenti lentrata in vigore del DM n. 248 del 1993, ed in caso di paritଠsulla base dellanzianità di iscrizione dei soggetti medesimi al registro delle ditte.
4. Lapplicazione della disciplina transitoria di cui al presente articolo avviene in deroga alla disciplina dettata dagli indirizzi regionali in materia di istituzione, funzionamento, soppressione e spostamento della data di svolgimento dei mercati e delle fiere locali.
5. Fino allelezione del Consiglio provinciale di Rimini, tutte le funzioni che la presente legge demanda alla Provincia di Rimini sono esercitate dal Circondario di Rimini.".
Art. 3
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 aprile 1995 PIER LUIGI BERSANI

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