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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50

DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 27 aprile 1995

Art. 10
Registro delle utilizzazioni
1. I titolari delle autorizzazioni allo scarico, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 5, devono tenere un "Registro delle utilizzazioni del liquame" sul quale annotare tutti i movimenti del liquame, dai bacini di accumulo ai siti dello spandimento.
2. Il "Registro delle utilizzazioni del liquame", composto da fogli numerati e vidimati dall'autorità preposta ai controlli, deve essere aggiornato con l'indicazione della data in cui avviene lo spandimento, la quantità espressa in metri cubi o tonnellate, il sito dello spandimento, individuato come nelle planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione, nonché le modalità di distribuzione del materiale.
3. Il "Registro delle utilizzazioni del liquame" deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per un periodo di cinque anni dopo l'ultima annotazione.

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