LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50
DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 27 aprile 1995
Art. 11
Disciplina dello spandimento ed individuazione di zone a diversa capacità recettiva del liquame
1. Lo spandimento dei liquami può essere effettuato solo sul suolo adibito ad uso agricolo, così come definito dall'art. 2, comma 2, lett. b), esclusivamente per fini agronomici secondo le modalità definite dal Piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle acque o suo stralcio di comparto di cui all'art. 8 della legge n. 319/76 e alla legge regionale 1° febbraio 1983, n. 9 e nelle zone individuate dal medesimo Piano.
2. Successivamente alla adozione del Piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle acque o suo stralcio di comparto, le Province, ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo spandimento, predispongono e approvano la rappresentazione cartografica, a scala adeguata, della zonizzazione determinata ai sensi del precedente comma.