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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50

DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 27 aprile 1995

Art. 12
Disciplina e autorizzazioni
1. Il trasporto e lo stoccaggio dei liquami provenienti dagli allevamenti zootecnici e delle altre acque reflue sono disciplinati e autorizzati ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni.

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